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Delibera 14 febbraio 2001

Delibera/Provvedimento 24/01

Determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con deliberazione 10 luglio 1998, n. 79/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 79/98) ha fissato in otto anni la durata di corresponsione del contributo previsto per gli impianti per i quali è stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera B), punto 1, capoverso 3°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90);
  • l'Autorità con delibera 16 dicembre 1999, n. 183/99 (di seguito: delibera n. 183/99), ha avviato un'istruttoria formale per la determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/90, nei confronti delle seguenti imprese produttrici-distributrici relativamente agli impianti a fianco di ciascuna indicati:
    • Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia Spa, con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, denominato " Diesel Nord" ;
    • Azienda Speciale Elettrica ed Acquedotto Municipalizzato del Comune di Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello Nord, n. 19,: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Ospedale", impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato "Kniepass";
    • Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno, n. 1: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Pedagna";
    • Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane, n. 3: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Via Vici";
    • Azienda Comunale Energia e Ambiente Spa con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, n. 2 : impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Tor di Valle";
    • Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Rovereto Spa (Trento) con sede legale in Rovereto, via Manzoni, n. 24: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Viale Manzoni";
    • Azienda Energetica Metropolitana Spa, con sede legale in Torino, via Bertola, n. 48: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Le Vallette", "Mirafiori Nord", "Impianto complesso Sportivo", "Impianto complesso Scolastico";
    • Azienda Speciale Generale Servizi Municipalizzati del Comune di Verona, con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Forte Procolo", "Golosine", "Banchette", "Centro Città";
  • l'Autorità con la medesima delibera n. 183/99 aveva fissato al 30 aprile 2000 il termine entro cui le aziende interessate avrebbero potuto presentare memorie scritte e richiedere un'audizione finale;
  • l'Autorità con delibera 4 maggio 2000, n. 91/00 (di seguito: delibera n. 91/00) su richiesta dell'Azienda Speciale Generale Servizi Municipalizzati del Comune di Verona, presentata con lettera in data 21 aprile 2000 (protocollo n. 006569), del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale con sede in Imola, presentata con lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006878) e dell'Azienda Servizi Municipalizzati Spa del comune di Rovereto, presentata con lettera in data 6 maggio 2000 (protocollo n. 007053), aveva prorogato al 30 giugno 2000 il termine entro cui potevano essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui poteva essere richiesta un'audizione finale ed aveva fissato al 31 ottobre 2000 il termine entro cui doveva essere conclusa l'istruttoria formale;
  • l'Autorità con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00 (di seguito: delibera n. 195/00) ha prorogato al 15 febbraio 2001 il termine entro cui dovrà essere concluso il procedimento;

Visti:

  • il titolo II, punti 5, 6 e 7, del provvedimento CIP 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989 che fissa i criteri per lo svolgimento delle istruttorie tecniche;
  • il titolo VII, lettera B), punto 1, del provvedimento CIP n. 6/92, che "mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90", e fissa una durata di corresponsione del "prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV ridotta del periodo di esercizio antecedente" rispetto alla durata del 29 aprile 1992, facendo però, in tal caso, salva "la facoltà di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti";
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;
  • la deliberazione n. 79/98;
  • la delibera n. 183/99;
  • la delibera n. 91/00;
  • la delibera n. 195/00;

Visto l'articolo 4 del regolamento, recante disposizioni

generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorità con delibera 30

maggio 1997, n. 61/97;

 

  • la memoria presentata con lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006875) dall'Azienda Comunale Energia e Ambiente di Roma Spa;
  • la memoria presentata con lettera in data 4 maggio 2000 (protocollo n. 007184) dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia Spa;
  • la memoria presentata con lettera in data 8 maggio 2000 (protocollo n. 007456) dall'Azienda Energetica Metropolitana di Torino Spa;
  • la memoria presentata con lettera in data 9 maggio 2000 (protocollo n. 007559) del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna);
  • la memoria presentata con lettera in data 28 giugno 2000 (protocollo n. 009884) dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Rovereto Spa;

Considerati gli elementi informativi presentati dalle aziende

nelle memorie citate e quanto rappresentato dall'Azienda Comunale Energia e

Ambiente Spa di Roma, nel corso dell'audizione tenutasi in data 10 ottobre

2000 e dall'Azienda Energetica Metropolitana di Torino nel corso dell'audizione

tenutasi in data 16 novembre 2000;

 

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato alla data odierna non ha provveduto alla erogazione del

contributo di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 308, per l'impianto di

cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Via Vici" di

proprietà della Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente Srl, con sede

legale in Osimo;

 

 

DELIBERA

Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 dicembre 1999 n.

183/99, il cui termine di chiusura è stato prorogato con delibera dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas 4 maggio 2000 n. 91/00 e, successivamente,

con delibera 18 ottobre 2000 n. 195/00 con riferimento alle imprese produttrici

- distributrici di seguito elencate per gli impianti indicati:

 

  • Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia Spa, con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, denominato " Diesel Nord" ;
  • Azienda Speciale Elettrica ed Acquedotto Municializzato del Comune di Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello Nord, n. 19,: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Ospedale", impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato "Kniepass";
  • Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno, n. 1: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Pedagna";
  • Azienda Comunale Energia e Ambiente Spa con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, n. 2 : impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Tor di Valle";
  • Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Rovereto (Trento) con sede legale in Rovereto, via Manzoni, n. 24: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Viale Manzoni";
  • Azienda Energetica Metropolitana, con sede legale in Torino, via Bertola, n. 48: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Le Vallette", "Mirafiori Nord", "Impianto complesso Sportivo", "Impianto complesso Scolastico";
  • Azienda Speciale Generale Servizi Municipalizzati Spa del Comune di Verona, con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Forte Procolo", "Golosine", "Banchette", "Centro Città";

Di determinare il valore del contributo per gli impianti di

cui al precedente alinea per ogni anno del periodo di contribuzione e per l'energia

elettrica immessa nella rete pubblica in ore piene, al lordo dell'anticipo

già percepito, nella misura fissata nell'allegato, che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato

A);

 

Di prorogare i termini di chiusura del procedimento,

sospendendo la determinazione del contributo per l'impianto di cogenerazione

con teleriscaldamento denominato "Via Vici" di proprietà della

Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente, con sede legale in Osimo

(Ancona), via Bondimane, n. 3, fino al termine di novanta giorni successivi alla

data di definizione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato del contributo in conto capitale di cui alla legge 29 maggio

1982 n. 308;

 

 

Di fissare in 15 (quindici) giorni il termine entro il quale

l'Azienda Speciale per l'Energia e l'Ambiente, con sede legale in Osimo

(Ancona), Via Bondimane, n. 3, dovrà comunicare all'Autorità per l'energia

elettrica e il gas le determinazioni del Ministero dell'industria del

commercio e dell'artigianato in merito alla erogazione del contributo di cui

alla legge 29 maggio 1982 n. 308;

 

Di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la

definizione delle modalità operative con cui effettuare il conguaglio della

differenza tra i contributi percepiti in acconto e i contributi spettanti a

titolo definitivo;

 

Di comunicare la presente delibera alla Cassa conguaglio per

il settore elettrico ed alle imprese produttrici-distributrici di cui sopra;

 

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di

pubblicazione.

 

 

Avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso avanti

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo

2, comma 25 della legge 14 novembre 1995, n. 481 entro il termine di 60

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

Altri documenti: