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Data pubblicazione: 28 settembre 2005

Delibera 28 settembre 2005

Delibera/Provvedimento 201/05

Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-09-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 19 dicembre 200 3 recante assunzione della titolarita delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa Acquirente unico e direttive alla medesima societa;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 6 agosto 2004;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 17 dicembre 2004, recante modalita e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalita di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, per l'anno 2005;
  • decreto del Ministro delle Attivita Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005.

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorita 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorita 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre 2000, n. 244/00, 27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04), 25 giugno 2004, n. 103/04, 29 settembre 2004, n. 171/04, 30 dicembre 2004, n. 252/04, 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seg uito: deliberazione n. 54/05), 28 giugno 2005, n. 133/05 (di seguito: deliberazione n. 133/05);
  • la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato);
  • la deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 dicembre 2004, n. 224/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 dicembre 2004, n. 231/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 24 dicembre 2004, n. 237/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 6 giugno 2005, n. 101/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 settembre 2005, Nota metodologica in materia di Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita in data 20 ottobre 2004.

Viste:

  • la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) del 21 luglio 2005, prot. Autorita n. 016118 del 25 luglio 2005 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 17 agosto 2005, prot. Autorita n. 018324 del 24 agosto2 005 ;
  • la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e del Gestore della rete in data 9 settembre 2005, prot. Autorita n. 020135 del 12 settembre 2005;
  • la comunicazione della Cassa del 15 settembre 2005 (prot. 001473), prot. Autorita n. 020772, del 16 settembre 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 16 settembre 2005, prot. Autorita n. 020981 del 19 settembre 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 15 settembre 2005, prot. Autorita n. 20821, 16 settembre 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 15 settembre 2005, prot. Autorita n. 020820 del 16 settembre 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 19 settembre 2005, prot. Autorita n. 021311 del 20 settembre 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 19 settembre 2005, prot. Autorita n. 021312 del 20 settembre 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 settembre 2005, prot. Autorita n. 021422 del 21 settembre 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 23 settembre 2005 (prot. Autorita n. 022015 del 27 settembre 2005).

Considerato che:

  • gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mer cato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
  • l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
  • ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e tenuto ad inviare all'Autorita, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
  • con la partecipazione della domanda nella borsa elettrica, a partire dall'1 gennaio 2005 si e reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente Unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato;
  • il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;
  • in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per i mesi da gennaio a luglio 2005;
  • le modalita di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di disp acciamento per unita di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b) della deliberazione n. 168/03;
  • le modalita di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unita di consumo non rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento superiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b) di cui alla medesima deliberazione piu un fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03;
  • l'articolo 33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede che per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unita di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c) e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b);
  • l'articolo 26, comma 26, della deliberazione n. 48/04 prevede, per l'anno 2004, che l'Autorita determini il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unita essenziali per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento alle unita di produzione che hanno fatto richiesta e ottenuto l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 26, comma 26.5, della medesima deliberazione;
  • la societa Tirreno Power Spa ha ottenuto l'ammissione di due unita di produzione essenziali alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 26, comma 26.5 della deliberazione n. 48/04 per l'anno 2004 e che, da una valutazione preliminare, il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di tali unita essenziali risulta essere positivo;
  • relativamente al periodo aprile-luglio 2005 sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, sono stati considerati tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche i corrispettivi di sbilanciamento delle unita di produzione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • relativamente al periodo gennaio - luglio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-luglio 2005 al netto del fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il terzo trimestre 2005, pari a circa 112 milioni di euro;
  • relativamente al periodo gennaio - luglio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento, incluso il fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il terzo trimestre 2005, pari a circa 17 milioni di euro;
  • il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
  • con la citata comunicazione del 23 settembre 2005, il Gestore della rete ha comunicato all'Autorita che il gettito generato a tutto settembre 2005 dal corrispettivo di cui all'articolo 52.6 della deliberazione n. 168/03, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, e stimato sufficiente a coprire i relativi oneri;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa conguaglio e dal Gestore della rete con le comunicazioni sopra citate, non emergono esigenze immediate di revisione del valore delle aliquote delle componenti tariffarie A e UC;
  • rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 133/05, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%.

Ritenuto opportuno:

  • trattare gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato quali:
    • costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c) della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;
    • costi di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico nella misura equivalente al prodotto al fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03 per la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2005, adeguando consegue ntemente il valore dell'elemento PC;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni rese disponibili dal Gestore della rete e dall'Acquirente unico, nonche dell'adeguamento del corrispettivo di cui all'articolo 37 della deliberazione n. 168/03 di cui aisuccessivi punti, incrementando conseguentemente l'elemento OD;
  • limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
  • rettificare la deliberazione n. 168/03 fissando pari a zero, a partire dall'1 ottobre 2005, il valore del corrispettivo di cui all'articolo 52.6 della medesima deliberazione, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001;
  • attivare in via prudenziale la raccolta delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per l'anno 2004 connessi con la reintegrazione dei costi di generazione delle unita essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, adeguando coerentemente il corrispettivo di cui all'articolo 37 della deliberazione n. 168/03;
  • di fissare pari a zero il valore dell'elemento DP introdotto con deliberazione n. 46/04;
  • aggiornare il parametro Ct

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

 

  1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

 

Articolo 2

 

Aggiornamento del parametro Ct

 

  1. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 il valore del parametro Ct e pari a 5,319 centesimi di euro/kWh.

 

Articolo 3

 

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03

 

  1. All'articolo 37, della deliberazione n. 168/03, il comma 37.2 e sostituito dal comma:
    "37.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 37.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unita essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:
    1. la somma del corrispettivo unitario di cui al comma 37.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unita essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 26, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;
    2. l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento."
  2. Dopo la tabella 6 di cui alla deliberazione n. 168/03, e inserita la tabella 1 allegata al presente provvedimento.
  3. La tabella 4 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e sostituita dalla tabella 2 allegata al presente provvedimento.

 

Articolo 4

 

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

 

  1. I valori dell'elemento PC e dell'elemento OD per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.
  2. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono confermati i valori dell'elemento INT come fissato con deliberazione n. 54/05 e dell'elemento CD come fissato con deliberazione n. 133/05.
  3. A partire dall'1 ottobre 2005 l'elemento DP, introdotto con deliberazione 27 marzo 2004, n. 46/04 e fissato pari a zero.
  4. I valori della componente CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 allegate al presente provvedimento.
  5. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate al presente provvedimento.
  6. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono confermati i valori delle componenti tariffarie A, come fissati con deliberazione n. 133/05.
  7. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 sono confermati i valori delle componenti tariffarie UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT, come fissati con deliberazione n. 54/05.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita l'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dall'1 ottobre 2005.

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