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Data pubblicazione: 03 marzo 2011

Delibera 02 marzo 2011

ARG/elt 15/11

Riconoscimento alla società Terna S.p.A. degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo ENTSO-E per la compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri per gli anni 2011 e seguenti

Visti:

  • la direttiva n. 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2009;
  • il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2009 (di seguito: regolamento n. 713/2009);
  • il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2009 (di seguito: regolamento n. 714/2009);
  • il regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione europea del 23 settembre 2010 (di seguito: regolamento n. 838/2010);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2005, n. 283/05 (di seguito deliberazione n. 283/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 305/06 (di seguito deliberazione n. 305/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2007, n. 128/07 (di seguito deliberazione n. 128/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 257/07 (di seguito: deliberazione n. 257/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10);
  • la lettera della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 18 febbraio 2011, prot. Autorità n. 5446 del 23 febbraio 2011 (di seguito: lettera 23 febbraio 2011);
  • il testo dell'accordo - "ITC clearing and settlement multi-year agreement"  - (di seguito: accordo ITC 2011) predisposto nell'ambito di ENTSO-E - European Network of Transmission System Operator for Electricity (di seguito: ENTSO-E) inviato da Terna all'Autorità allegato alla lettera 23 febbraio 2011.

Considerato che:

  • l'articolo 13 del regolamento n. 714/2009 prevede che i gestori del sistema di trasmissione (di seguito: TSO) ricevano una compensazione per i costi sostenuti per effetto del trasporto sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: transiti);
  • il regolamento n. 838/2010 stabilisce i criteri e le modalità con cui viene determinata la compensazione di detti costi e attribuisce a ENTSO-E il compito di organizzare la gestione dei relativi fondi;
  • sino al 2010 l'Autorità, con le deliberazioni n. 238/05, 305/06, 128/07 e 257/07, ha riconosciuto a Terna gli oneri derivanti alla medesima dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
  • ENTSO-E ha predisposto l'accordo ITC 2011 sulla base di quanto previsto dal regolamento n. 838/2010 per la suddivisione tra i diversi gestori di rete dei costi complessivi relativi ai transiti di energia elettrica;
  • con comunicazione 23 febbraio Terna ha inviato all'Autorità la bozza di accordo ITC 2011, richiedendo il riconoscimento degli oneri derivanti dalla sua sottoscrizione;
  • l'accordo ITC 2011 prevede la copertura dei costi per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei costi per le perdite di rete dovuti ai transiti di energia elettrica nei sistemi interconnessi, in analogia a quanto previsto dagli accordi validi per gli anni precedenti attraverso la creazione di un apposito fondo cui i diversi gestori di rete sono chiamati a contribuire in diversa misura;
  • il regolamento n. 838/2010 prevede che l'ammontare complessivo del fondo europeo per la compensazione dei costi dei gestori di rete per la messa a disposizione delle infrastrutture di cui al precedente alinea venga determinato dalla Commissione Europea sulla base di una proposta avanzata da ACER - Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia - di cui al regolamento n. 713/2009 (di seguito: ACER);
  • il medesimo regolamento prevede inoltre che, in via transitoria e fino alla determinazione della Commissione, l'ammontare del fondo di cui al precedente alinea venga fissato pari a 100 M€;
  • fino a che il fondo di cui al precedente alinea rimarrà fissato a 100 M€ complessivi, è stimabile un onere complessivo in capo a Terna per l'adesione all'accordo ITC 2011, inferiore a quello mediamente sostenuto sino al 2011;
  • secondo quanto comunicato con la lettera 23 febbraio 2011 l'onere complessivo derivante a Terna dall'adesione agli accordi ITC è stimato in 33 M€ in linea con le stime di costo con cui è stato determinato il valore dell'apposito corrispettivo di dispacciamento di cui alla deliberazione ARG/elt 231/10.

Ritenuto che sia opportuno:

  • riconoscere a Terna gli oneri derivanti dall'adesione all'accordo ITC 2011;
  • che l'Autorità collabori con ACER alla definizione della definitiva metodologia di determinazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri che la stessa ACER dovrà proporre alla Commissione Europea secondo quanto previsto dal regolamento n. 838/2010

 

DELIBERA

  1. di riconoscere a Terna gli oneri derivanti dall'adesione all'accordo "ITC clearing and settlement multi-year agreement" sottoposto alla valutazione dell'Autorità,attraverso l'adeguamento su base annuale dell'apposito corrispettivo di dispacciamento definito, per l'anno 2011, con deliberazione ARG/elt 231/10;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità per coordinare le attività di supporto all'Agenzia ACER per la determinazione della nuova metodologia di calcolo dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed a Terna.


2 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


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