Come sono regolati gli appuntamenti per interventi del distributore?
Se per realizzare l'allacciamento, per attivare la fornitura o per altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, bisogna che il distributore concordi un appuntamento con il cliente.
Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal conteggio del tempo di esecuzione della prestazione.
Se l'appuntamento concordato o quello posticipato su richiesta del cliente non vengono rispettati a causa della mancata presenza del cliente, il calcolo del tempo di esecuzione della prestazione,  inizia dal momento in cui il cliente fissa un nuovo appuntamento con il distributore.
Per gli appuntamenti è prevista una fascia di puntualità, indicata dal distributore, che non può superare le 2 ore. Se per responsabilità del distributore l'orario dell'appuntamento non viene rispettato (ossia il distributore non si presenta o si presenta prima o dopo la fascia indicata), il cliente domestico in bassa tensione deve ricevere un indennizzo automatico di 35 €, il cliente non domestico di 70 €.



Riferimenti:
  1. Atto 646/2015/R/eel - TIQE - Artt. 97, 98 e 100; Tabelle 15 e 16