Come si può ottenere la rateizzazione del pagamento della bolletta?
Se si ha un contratto a condizioni regolate dall'Autorità (maggior tutela) la bolletta del cliente che si trova in una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve contenere anche le informazioni riguardo le modalità richiederla.
La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla. La rateizzazione non è obbligatoria per importi inferiori a 50 €.
Se il cliente e il venditore non concordano una soluzione diversa, l'importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate uguali, pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l'ultima bolletta che conteneva un ricalcolo, e comunque un minimo due rate.
Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette in acconto o stimate seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, la somma dovuta a conguaglio deve essere suddivisa in almeno quattro rate uguali. Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità identica a quella delle normali bollette.
Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.

Nel mercato libero, quando la rateizzazione è prevista in contratto, sono stabilite anche le modalità con cui viene fatta.

Riferimenti:
  1. Atto 301/2012/R/eel Articolo 13 bis
  2. Delibera ARG/com 104/10. Articolo 11
  3. Delibera n. 200/99. art. 13

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PagamentoBollettaRateizzazioneConguaglio.