Che cosa deve fare il venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica di fatturazione o una richiesta scritta di rettifica per fatturazione di importi anomali?
Deve inviare una risposta motivata che riporti l'esito delle azioni e degli accertamenti effettuati (il cosiddetto "obbligo di risposta motivata") e, in caso di errore, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed accreditare la somma precedentemente addebitata, questo anche se la fattura è corretta.
Se la somma è già stata pagata dal cliente oppure se è stata richiesta la rateizzazione, il venditore dovrà restituire la somma pagata in più dal cliente, versandola entro il tempo standard di 90 giorni.
Il venditore è tenuto a rendere disponibile un modulo per la richiesta di rettifica per importi anomali, nel proprio sito, accessibile dall'home page, e presso gli sportelli fisici, che contiene un campo per l'indicazione dell'autolettura e della relativa data.
Per questi reclami il venditore non può sospendere la fornitura se prima non ha risposto in maniera motivata. Fermo il diritto del cliente di avere la risposta motivata, il divieto di sospensione non opera se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo è stato inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.
Riferimenti:
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Delibera
ARG/com
164/08.
Articolo 5, 8, 9bis e 12