Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità?
La fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come "non disalimentabili" .

Per tutti gli altri clienti, invece, la fornitura non può essere sospesa:
  • nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell'Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall'Autorità;
  • se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest'ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
  • se l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
  • nel caso di clienti connessi in bassa tensione, se la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.
In ultimo, se si ha un contratto a condizioni regolate dall'Autorità (servizio di maggior tutela), la fornitura non può essere sospesa se:
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica.

Riferimenti:
  1. Atto 258/2015/R/com TIMOE - Articoli 3, 4, 5 comma 3, 23
  2. Delibera n. 200/99. art. 8