Viene considerato cliente "cattivo pagatore" chi non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché:
- per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
- nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
- non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
- il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.