Il cliente “cattivo pagatore” può rientrare nel servizio di maggior tutela?
Se un cliente che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti eventualmente lasciati in precedenza nei confronti dell'esercente la maggior tutela.
L'esercente la maggior tutela non può erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che abbiano morosità pregresse fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente).

Riferimenti:
  1. Atto 301/2012/R/eel TIV - Articolo 7
  2. Delibera n. 156/07. articolo 4 quater

Ultimo aggiornamento: 03 maggio 2016.