Sono previsti indennizzi per il cliente per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza?
Se i venditori non rispettano le regole, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente.
Per quanto riguarda la sospensione della fornitura e/o la riduzione della potenza, gli indennizzi automatici a favore del cliente sono previsti nei seguenti casi:
- 30 euro se non è stata inviata al corretto indirizzo la comunicazione di messa in mora;
- 20 euro se il venditore è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata o della PEC, e il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora era inferiore a 15 giorni solari dall'invio della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC
- 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e ha consegnato la comunicazione di messa in mora al servizio di spedizione postale oltre 3 giorni lavorativi dalla data della sua emissione
- 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora era inferiore a 20 giorni solari dall'emissione della stessa
- 20 euro se la sospensione della fornitura è stata richiesta prima che fossero trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento.
Gli indennizzi automatici sono corrisposti non oltre 8 mesi dal verificarsi della sospensione o riduzione di potenza.
Nei casi in cui il venditore è tenuto a riconoscere l'indennizzo, al cliente non possono essere fatti pagare gli oneri previsti in caso di sospensione e riattivazione della fornitura.