Il venditore può modificare il contratto?

Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un'apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente deve ricevere in bolletta un indennizzo automatico.


Riferimenti:
  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articoli 13 e 14.