Come sono regolati gli appuntamenti per interventi del distributore?
Se per realizzare l'allacciamento, per attivare la fornitura o per effettuare altre prestazioni è necessaria la presenza del cliente, il distributore dovrà concordare con lui un appuntamento.
Se il cliente chiede di posticipare la data proposta dal distributore, la durata del posticipo è esclusa dal calcolo del tempo di esecuzione della prestazione.
Se l'appuntamento concordato o quello posticipato su richiesta del cliente non vengono rispettati a causa della mancata presenza del cliente, il calcolo del tempo inizia dal momento in cui il cliente fissa un nuovo appuntamento con il distributore.
Il venditore non può addebitare costi al cliente se questi non è presente all'appuntamento concordato.
Per gli appuntamenti è prevista una fascia di puntualità, indicata dal distributore, che non può superare le 2 ore. Se per responsabilità del distributore l'orario dell'appuntamento non viene rispettato (ossia il distributore non si presenta o si presenta prima o dopo la fascia indicata)il cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) deve ricevere un indennizzo automatico di 35 €.
Riferimenti:
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Atto 569/2019/R/gas
- RQDG - Allegato A; Artt.62 e seguenti