Come si può ottenere la rateizzazione del pagamento della bolletta?
Se si ha un contratto a condizioni regolate dall'Autorità la bolletta del cliente che si trova in una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve contenere anche le informazioni riguardo le modalità per ottenerla.
La rateizzazione deve essere richiesta al venditore entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del venditore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla. La rateizzazione non è possibile per importi inferiori a 50 €.
Se il cliente e il venditore non concordano una soluzione diversa, l'importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate uguali pari almeno al numero di bollette basate su consumi stimati ricevute dopo l'ultima bolletta contenente ricalcoli, e comunque un minimo due rate.
Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio il cliente ha ricevuto quattro bollette su consumi stimati seguite dalla bolletta di conguaglio rateizzabile, l'importo di tale bolletta deve essere suddiviso in almeno quattro rate uguali. Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità identica a quella con cui vengono emesse le  bollette.
Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.

Nel mercato libero l'eventuale possibilità di rateizzare e i casi in cui si può fare è prevista in contratto.

Riferimenti:
  1. Delibera ARG/gas 64/09. - TIVG - Articolo 12bis
  2. Delibera n. 229/01. articolo 10