Cosa succede se nel corso di un piano di rateizzazione il cliente decide di cambiare fornitore?
Se il cliente con contratto a condizioni regolate dall'Autorità recede dal contratto per cambio fornitore, prima del completamento del piano di rateizzazione, il venditore può richiedere eccezionalmente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

Il fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto a darne comunicazione preventiva al cliente finale, cioè deve informarlo nella bolletta per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione.


Riferimenti:
  1. Delibera ARG/gas 64/09. - TIVG - Articolo 12 bis
  2. Delibera n. 229/01. articolo 10

Parole chiave:
RateizzazioneCambio venditore.