In base al Codice civile, per gli importi fatturati con eccessivo ritardo il venditore perde il diritto al pagamento, cioè il suo credito per tali importi cade in prescrizione.
Per la fornitura di elettricità, gas e acqua il termine oltre il quale il credito del venditore o gestore si prescrive è di due anni.
La prescrizione vale sia in caso di importi che vengono fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.