Secondo quali modalità si attua la rateizzazione?
Per il cliente con contratto a condizioni regolate dall'Autorità, le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Il venditore può contabilizzare le rate anche su documenti diversi dalle bollette e inviarli separatamente da queste ultime, ma deve rispettare la stessa periodicità prevista per la fatturazione. Il venditore può richiedere di pagare la prima rata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione, oppure entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta, purchè abbia allegato alla bolletta rateizzabile la documentazione che permette di pagare la prima rata e lo abbia informato che tale pagamento equivale a una richiesta di rateizzazione.

Per il cliente con contratto a condizioni regolate dall'Autorità, è anche prevista la possibilità di un diverso accordo con riferimento alle modalità di rateizzazione,  purché il cliente sia pienamente consapevole dei propri diritti cioè  sia stato informato di quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità in tema di rateizzazione e abbia espressamente manifestato la sua volontà al venditore di voler optare per una diversa modalità.

Riferimenti:
  1. Delibera ARG/gas 64/09. - TIVG - Articolo 12 bis
  2. Delibera n. 229/01. articolo 10

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RateizzazioneBollettaServizio di tutela.