Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità?
La fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come "non disalimentabili".
In tutti gli altri casi invece, la fornitura non può essere sospesa:
  • nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell'Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall'Autorità;
  • se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest'ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
  • se l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
  • se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e pagamenti non espressamente contemplati nel contratto di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi regolata dall'Autorità.

Riferimenti:
  1. Delibera ARG/gas 99/11. - TIMG - Articoli 4, 5, 6 comma 5
  2. Delibera ARG/gas 64/09. - TIVG - Art. 2, comma 3, lettera C)
  3. Delibera n. 229/01. articolo 9

Ultimo aggiornamento: 08 settembre 2016.