Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità?
La fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come "
non disalimentabili".
In tutti gli altri casi invece, la fornitura non può essere sospesa:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell'Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall'Autorità;
- se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest'ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- se l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
- se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e pagamenti non espressamente contemplati nel contratto di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi regolata dall'Autorità.
Riferimenti:
-
Delibera
ARG/gas
99/11.
- TIMG - Articoli 4, 5, 6 comma 5
-
Delibera
ARG/gas
64/09.
- TIVG - Art. 2, comma 3, lettera C)
-
Delibera
n. 229/01.
articolo 9
Ultimo aggiornamento: 08 settembre 2016.