Per il calcolo dei consumi da contabilizzare nella bolletta di chiusura, il venditore deve utilizzare i dati di misura rilevati in occasione della cessazione della fornitura e messi a disposizione dal distributore rispettando il seguente ordine di priorità:
Se il distributore non mette a disposizione i dati di misura entro 30 giorni dalla disattivazione, dovrà versare al cliente un indennizzo automatico pari a 35 euro tramite il venditore, che lo inserirà in bolletta; Il venditore dovrà inviare comunque una bolletta (con consumi basati sull'autolettura comunicata dal cliente finale ma non ancora validata dal distributore, oppure con consumi stimati dallo stesso venditore) informando il cliente che tale bolletta sarà oggetto di ulteriore conguaglio dopo che il distributore avrà reso disponibili i dati definitivi.
Parole chiave:
Bolletta,
Autolettura,
Conguaglio,
Cambio venditore,
Recesso.