Entro quanto tempo l’esercente deve rispondere alle richieste scritte di informazioni?
Il venditore deve inviare la risposta alle richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. Questo termine comprende i tempi per l'acquisizione di dati tecnici da parte del venditore. L'esercente deve dare risposta entro 30 giorni solari ad almeno il 95% delle richieste scritte ricevute.
La mancata risposta entro 30 giorni solari non comporta un indennizzo al cliente.
In caso di violazione grave di questo standard, però, l'Autorità può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente.
Riferimenti:
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Delibera
ARG/com
164/08.