Come ed entro quanto tempo è dovuta la risposta ai reclami per disservizi diffusi?
Se il disservizio lamentato dal cliente deriva da cause esterne alle possibilità di controllo da parte dell'esercente (forza maggiore, responsabilità di terzi che non hanno con l'esercente alcun rapporto contrattuale riconducibile al contratto di fornitura) e, in aggiunta, nell'arco di 15 giorni ha provocato un numero di reclami assai elevato (superiore allo 0,5% dei clienti serviti dal venditore), la risposta al reclamo può anche essere data non singolarmente a ogni cliente ma tramite avvisi sui giornali e, se opportuno, mediante comunicazioni ai sindaci dei comuni interessati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dall'ultimo reclamo.
Se il disservizio, con le stesse caratteristiche, è attribuibile all'attività di distribuzione, il venditore segnala al distributore la necessità di fornire la risposta con avvisi sui giornali.
Il distributore, a sua volta, deve:
- pubblicare un comunicato su un quotidiano a diffusione nazionale;
- pubblicare la notizia sul proprio sito Internet;
- dare comunicazione diretta agli altri venditori interessati dal stesso disservizio.
Se il disservizio è di natura commerciale o ha effetto sulla lettura dei consumi, il venditore è tenuto a dare una risposta individuale.