Quali procedure di conciliazione esistono per i settori elettricità e gas?
Per i clienti del servizio elettrico o gas, lo strumento della conciliazione riveste un'importanza particolare: non è possibile infatti rivolgersi al giudice ordinario se prima non è stato svolto un tentativo di risolvere la controversia tramite conciliazione (tentativo obbligatorio di conciliazione).
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto, in alternativa:
  • presso il Servizio conciliazione istituito dall'Autorità

Accedi al servizio:

conciliazione.arera.it

Domande e risposte

  • presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità, che offrono procedure conformi a quanto previsto dal Codice del consumo, gratuite o a costi minimi per il consumatore. L'elenco include anche organismi che offrono procedure di conciliazione paritetica, basate su accordi stipulati fra esercenti e associazioni dei consumatori.
  • presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta da Autorità e Unioncamere: queste procedure applicano il Regolamento Unico Unioncamere con specificità previste dalla Convenzione stessa, quali ad esempio un tariffario ridotto per le parti.
Se la conciliazione viene svolta presso organismi diversi, in caso di mancato accordo tra le parti il tentativo di conciliazione non potrà essere fatto valere per ricorrere al giudice ordinario.

Riferimenti:
  1. Atto 620/2015/E/com
  2. Atto 209/2016/E/com

Parole chiave:
conciliazione.