Come avviene l’affidamento per la gestione del servizio idrico integrato?
L'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, procede alla scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo conseguentemente all'affidamento del servizio idrico integrato.Il diritto eurounitario ha delineato tre paradigmi organizzativi e gestionali :affidamento mediante gara,partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato (PPP); in house providing.

Il decreto legge 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha disposto che, in sede di prima applicazione, gli Enti di governo dell'ambito, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ATO, dispongono l'affidamento al gestore unico d'ambito alla scadenza delle gestioni esistenti, operanti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege.

Inoltre il legislatore ha previsto talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito da parte dell'Ente di governo. In particolare, nel caso in cui l'ATO coincida con il territorio regionale, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio corrispondente alle province o alle città metropolitane.

Inoltre tra le deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, il legislatore ha previsto anche che siano fatte salve:

  • le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D.lgs 152/06;
  • le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Dalla ricognizione compiuta dall'Autorità nel dicembre 2016, risulta che - oltre a gestori unici di ambito e a operatori che stanno esercendo il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente - vi è ancora la diffusa presenza di gestori cessati ex lege (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito).

Per tali ragioni in alcuni ATO sono ancora presenti diverse gestioni (a livello nazionale se ne contano oltre 2.100).


Riferimenti:
  1. Decreto Legislativo 152/06, artt. 147, 149-bis e 172