Quali sono le competenze affidate all'Autorità sui servizi idrici?

Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. "Salva-Italia") sono state trasferite all'Autorità "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici". Tali funzioni - come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 - vengono esercitate dall'Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995) e fanno riferimento a diversi aspetti, in particolare:

  • in materia tariffaria: individuazione dei costi efficienti di investimento e dei costi esercizio da riconoscere in tariffa;; predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario (ossia dei criteri per la determinazione delle tariffe), approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente (verificando anche la corretta redazione degli atti che compongono il piano d'ambito); definizione di direttive per la trasparenza della contabilità volta alla corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta e area geografica (unbundling);
  • in tema di qualità: definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, determinando anche obblighi di indennizzo automatico in caso di violazione dei provvedimenti adottati;
  • con riguardo alla tutela dei diritti degli utenti: valutazione di reclami, istanze e segnalazioni;
  • predisposizione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra il soggetto che affida il servizio ed il soggetto gestore. Ulteriori competenze sono poi state attribuite all'Autorità da interventi normativi successivi, ossia dal D.L. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - in particolare con riferimento al monitoraggio sugli affidamenti e sulla partecipazione obbligatoria degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito - e dalla legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale), per quanto attiene - tra l'altro - l'adozione di direttive per contenimento morosità e la definizione della tariffa sociale, assicurando agli utenti domestici disagiati l'accesso, a condizioni agevolate, al quantitativo minimo vitale.

I profili attinenti le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua fornita non rientrano nelle competenze di regolazione dell'Autorità.


Riferimenti:
  1. Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2017.