La rateizzazione può essere richiesta entro i 10 giorni solari successivi alla scadenza della bolletta.
Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Il numero di rate non è attualmente definito, in quanto ulteriori disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti verranno normate nell'ambito del procedimento sulla morosità, avviato con la delibera 638/2016/R/idr.
Sulle rate, l'utente paga interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento della BCE e, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, interessi di mora.
Il gestore non può richiedere interessi se l'importo elevato della bolletta è stato causato da un blocco di fatturazione prolungato o da un conguaglio derivante dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa, per cause imputabili al gestore.
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2017.
Parole chiave:
Bolletta,
Rateizzazione,
Pagamento.