Come avviene la sospensione per le utenze ad uso domestico residente?

Per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus acqua, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all'intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:

  • trascorsi 25 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se l'utente non è risultato destinatario di una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi;
  • trascorsi 20 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l'utente è già stato costituito in mora nell'arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità. Questo termine trova applicazione anche nei casi in cui l'utente moroso risulti servito da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto l'istanza presentata per il riconoscimento in tariffa di un maggior onere di morosità rispetto al costo standard previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente.

Se l'intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, il gestore può sospendere la fornitura solo dopo aver inviato all'utente una comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.

Le utenze domestiche residenti titolari di bonus acqua e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.

Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.



Riferimenti:
  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7

Ultimo aggiornamento: 02 marzo 2020.