Come avviene la limitazione o sospensione per le utenze condominiali?

In caso di utenza condominiale, il gestore non può procedere alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.

Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l'intero importo dovuto, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.


Riferimenti:
  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7

Ultimo aggiornamento: 02 marzo 2020.

Parole chiave:
Sospensione della fornitura.