In caso di utenza condominiale, il gestore non può procedere alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.
Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l'intero importo dovuto, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.
Ultimo aggiornamento: 02 marzo 2020.
Parole chiave:
Sospensione della fornitura.