Il gestore deve riattivare la fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro 2 giorni feriali (intesi come giorni non festivi dal lunedì al sabato) dalla data in cui l'utente comunica l'attestazione di pagamento dell'intero importo dovuto, attraverso i canali di contatto messi a disposizione del gestore. Se la comunicazione avviene dopo le 18, il gestore può considerarla pervenuta il giorno successivo.
In caso di ritardo nella riattivazione, il gestore deve versare all'utente un indennizzo automatico pari a 30 euro.
Ultimo aggiornamento: 02 marzo 2020.
Parole chiave:
Morosità,
Indennizzo,
Sospensione della fornitura.