L'Autorità ha previsto degli standard specifici relativi alla qualità tecnica del servizio idrico integrato:
Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto
Indicatore | Standard specifico |
Durata massima della singola sospensione programmata | 24 ore |
Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile | 48 ore |
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura | 48 ore |
In caso di mancato rispetto degli standard fissati dall'Autorità, l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (base) pari a 30 euro - incrementabile del doppio o del triplo in proporzione al ritardo dallo standard - e valorizzato per ciascun utente finale, facendo riferimento agli utenti indiretti per le utenze condominiali, ossia alle unità immobiliari sottese al contratto di fornitura del servizio.
Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell'atto 655/2015/R/idr.
Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2018.
Parole chiave:
Interruzione,
Sospensione della fornitura,
Indennizzo.