Come ed entro quanto tempo è dovuta la risposta ai reclami per disservizi diffusi?
Se il disservizio lamentato dall'utente non ha effetto sulla lettura dei consumi fatturati e non riguarda il contratto, deriva da cause esterne alle possibilità di controllo da parte del gestore (forza maggiore, responsabilità di terzi che non hanno con il gestore alcun rapporto contrattuale riconducibile al contratto di fornitura) e, in aggiunta, nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi ha provocato un numero di reclami assai elevato (superiore allo 0,5% degli utenti serviti dal gestore), la risposta al reclamo può anche essere data non singolarmente a ogni utente ma tramite avvisi sui giornali e, se opportuno, mediante comunicazioni ai sindaci dei comuni interessati, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dall'ultimo reclamo (conteggiando al massimo quelli pervenuti nell'arco dei 10 giorni consecutivi).
Se il disservizio, con le stesse caratteristiche, riguarda il servizio di fognatura e/o depurazione e il gestore a cui l'utente si è rivolto è il gestore del solo servizio di acquedotto, quest'ultimo segnala al gestore del servizio di fognatura e depurazione la possibilità di fornire la risposta con avvisi sui giornali. Il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, a sua volta, deve:
- pubblicare un comunicato su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto alla diffusione del disservizio;
- pubblicare la notizia sul proprio sito Internet e sul sito del gestore del servizio di acquedotto.