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Comunicato stampa

L'istruttoria conoscitiva sul blackout del 28 settembre prosegue anche senza l'apporto dell'Ufficio federale dell'energia svizzero

Milano, 1 dicembre 2003

  1. Contrariamente agli impegni assunti all'inizio del mese di ottobre con i regolatori italiano (Autorità per l'energia elettrica e il gas) e francese (Commission de regulation de l'electricité, www.cre.fr), l'amministrazione svizzera attraverso il proprio Ufficio Federale dell'Energia (UFE) non ha fornito alcun contribuito all'istruttoria conoscitiva promossa congiuntamente il 6 Ottobre 2003. A tutt'oggi, l'UFE non ha ancora trasmesso alcuna delle informazioni richieste, secondo un questionario concordato all'inizio dell'istruttoria, che risultano necessarie per ricostruire i fatti alla base dell'interruzione del servizio elettrico del 28 settembre scorso e le loro cause. Le autorità di Italia e Francia hanno, pertanto, deciso di procedere nell'istruttoria senza la partecipazione di UFE. Se necessario, i due regolatori chiederanno direttamente le informazioni alle società elettriche svizzere.
  2. Il documento UFE "Rapporto sul black-out del 28 Settembre 2003" pubblicato unilateralmente dall'amministrazione svizzera in data 25 novembre 2003, senza nessuna consultazione preventiva con i regolatori italiano e francese coinvolti nell'istruttoria conoscitiva, non fornisce alcuna dimostrazione dato che la realtà dei fatti non è stata ancora verificata. Le due autorità intendono, pertanto, esprimere la propria posizione su alcune affermazioni, non dimostrate, contenute nel documento svizzero.

    La mancata corrispondenza fra flussi fisici e scambi commerciali non mette a repentaglio la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche interconnesse, come invece sostenuto da UFE.
    Sulle reti interconnesse dell'Europa continentale, gli scambi commerciali si traducono in flussi fisici di energia elettrica in ragione delle ben note leggi fisiche (leggi di Kirchhoff), indipendentemente dai programmi commerciali connessi alle transazioni. Tale dato di fatto non compromette in alcun modo la sicurezza di funzionamento delle reti.
    Per contro, la non corrispondenza fra i flussi fisici previsionali e quelli effettivi, derivante da variazioni della topologia delle reti o da modifiche delle immissioni di energia elettrica prodotta può ingenerare problemi di gestione delle reti anche in tempo reale. A questo riguardo, è molto preoccupante la mancata informazione ai gestori di reti interconnesse (GRTN italiano e RTE francese) da parte delle società svizzere circa lo stato di funzionamento delle proprie reti; così come è preoccupante il fatto che il documento UFE non si occupi di analizzare tale aspetto.

    Non è dimostrato che le società svizzere osservino il criterio di sicurezza N-1 per le proprie reti.
    Le informazioni parziali oggi a conoscenza dei regolatori italiano e francese non consentono di concludere, come invece dichiara UFE, che il collasso della rete svizzera è il risultato finale di un incidente di tipo N-2 1(nel caso specifico del 28 settembre, fuori servizio quasi simultaneo ed indipendente di due linee a 400 kV), e non già di un incidente di tipo N-12 , che non è stato gestito nel rispetto della sicurezza.
    Il rapporto preliminare pubblicato da UCTE3 in data 27 ottobre ed il documento UFE fanno emergere che, per riportare le reti in sicurezza di funzionamento dopo il primo incidente, le società elettriche svizzere ritengono indispensabile la modifica dei programmi di prelievo degli impianti idroelettrici reversibili (di pompaggio) in Italia e di dirottare i flussi di energia elettrica prodotta in Francia in maniera tale da alleggerire considerevolmente le linee transfrontaliere e di transito tra la Francia e l'Italia. Alla luce di questi fatti, si potrà dimostrare che le società elettriche svizzere non rispettano alcune raccomandazioni in merito ai criteri di sicurezza N-1 pubblicate dall'UCTE4 , le quali impongono ai gestori di rete di un Paese di ripristinare rapidamente la sicurezza di funzionamento, almeno in condizione N (vale a dire con gli elementi di rete rimasti, tranne quello fuori servizio), dopo il verificarsi di un incidente in rete, utilizzando esclusivamente i mezzi sottesi alla propria rete nazionale (principio di autonomia).

  3. Alla luce di queste considerazioni, le autorità di Italia e Francia sottolineano ancora una volta che i risultati delle inchieste finora resi noti dovranno essere completati da un'analisi indipendente, che si ponga al di sopra anche dei rapporti preliminari già pubblicati da UCTE. Tale analisi dovrà dare conto non solamente della ricostruzione dei fatti del 28 settembre, del rispetto e dell'efficacia delle procedure di coordinamento fra i gestori della rete maggiormente coinvolti, ma anche della gestione della rete interconnessa con riguardo alla determinazione preventiva degli scambi commerciali e dei corrispondenti flussi fisici di energia elettrica.
  4. I regolatori italiano e francese concordano sulla principale conclusione del rapporto dell'amministrazione svizzera, secondo la quale l'assenza di una organizzazione giuridica del settore elettrico svizzero coerente con quella dell'Unione Europea (introdotta dalle direttive europee 96/92/CE e 2003/54/CE e non adottate dalla Svizzera), pregiudica fortemente il funzionamento efficace del mercato elettrico europeo in condizioni di sicurezza. In particolare, l'assenza di indipendenza tra le funzioni di gestione delle reti di trasporto dell'elettricità e quelle di produzione e commercializzazione dell'energia elettrica, il diniego dell'accesso di terzi alle reti ovvero la scarsa chiarezza delle condizioni per l'utilizzo delle reti nuocciono alla concorrenza a livello continentale europeo, ma anche alla sicurezza delle reti interconnesse.
  5. I regolatori italiano e francese notano inoltre che la principale indicazione del rapporto UFE per il futuro del settore elettrico svizzero riguarda la necessità di una profonda riforma del settore energetico svizzero, in particolare per ciò che riguarda:
    1. L'introduzione di una legislazione nazionale obbligatoria, per regolare gli scambi transfrontalieri, simile a quella prevista dal regolamento del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003 n.1228 sulle condizioni di accesso alle reti;
    2. La creazione di un gestore indipendente della rete di trasmissione e del sistema elettrico nazionali, a garanzia dell'accesso di terzi alle reti svizzere ed incaricato dello svolgimento del dispacciamento di energia elettrica;
    3. L'istituzione di un regolatore del settore energetico che sia in grado di interagire con i Paesi dove la legislazione europea è applicata;
    4. L'adozione urgente di una legge per la riforma del settore elettrico e l'avvio di un processo di transizione in vista di un regime definitivo del settore elettrico svizzero.

Le autorità dell'energia di Italia e Francia ritengono che, se adottate, le misure citate al punto precedente potranno accrescere la

cooperazione tra la Svizzera ed i Paesi con essa confinanti, contribuendo al contempo allo sviluppo di un mercato elettrico efficiente e sicuro.

 

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1.Un incidente della rete è detto di tipo N-2 se si vengono a perdere simultaneamente o quasi simultaneamente due elementi di rete (una linea elettrica, un'unità di produzione o una stazione elettrica...).

 

2.Un incidente della rete è detto di tipo N-1 se si viene a perdere un solo elemento di rete.

 

3.UCTE è l'Unione per il

coordinamento del trasporto dell'elettricità, organismo che assicura il coordinamento tecnico tra i gestori di rete del sistema interconnesso a livello continentale europeo.

 

4.Le raccomandazioni UCTE stabiliscono che ogni gestore di rete deve garantire, in ogni istante anche a seguito di incidente N-1 nella propria rete, la sicurezza delle reti interconnesse.