Milano, 31 luglio 2004
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito il sistema di regole per il libero accesso degli operatori (shipper, venditori, clienti finali) alle reti di distribuzione locale del gas. Il provvedimento dispone criteri per la stesura dei Codici di distribuzione del gas e regole immediatamente applicative che facilitano ai consumatori finali la scelta di un eventuale cambio fra fornitori in competizione trasparente. L'Autorità ha anche diffuso un documento per la consultazione sulle tariffe di distribuzione del gas che saranno in vigore dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2007. I provvedimenti sono disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it
I criteri disposti per i Codici di rete per la distribuzione, che sono predisposti dalle imprese di distribuzione (circa 450), previa approvazione dell'Autorità, semplificano l'accesso degli operatori alle reti di distribuzione locale, favorendo lo sviluppo del mercato e l'ingresso di nuovi soggetti concorrenti. Al gestore dell'"ultimo miglio" (il tratto di rete che raggiunge il consumatore finale) è affidato il compito di coordinarsi con i gestori delle altre reti di distribuzione interposte tra la propria e la rete di trasporto nazionale: ciò permette agli operatori di avere rapporti con un solo distributore, e non dover stipulare un contratto per ciascuna delle reti locali attraversate dal proprio gas. Le reti di distribuzione sono oggi circa 3.150.
Il provvedimento dà disposizioni nel caso che l'impresa di vendita sia sostituita da altre imprese locali nella fornitura al cliente finale (switching): questo della sostituzione è, infatti, uno dei fattori critici per la liberalizzazione del mercato. I distributori locali hanno fino ad ora avuto comportamenti talora contrastanti con il processo di liberalizzazione. L'Autorità è dovuta intervenire più volte ordinando la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utilizzatori e permettere l'accesso di un nuovo operatore alle reti.
Per garantire la massima uniformità possibile tra i vari codici, l'Autorità ha stabilito di definire, anche in collaborazione con le associazioni di settore, un codice tipo; le imprese potranno elaborare autonomamente il proprio codice o adottare quello così definito. Infatti, la presenza di una pluralità di codici di distribuzione diversi tra loro può, ad avviso dell'Autorità, costituire un'ulteriore barriera all'ingresso di nuovi operatori e rallentare l'apertura del mercato.
L'Autorità ha stabilito degli immediati obblighi di informazione a carico delle imprese di distribuzione che sono tenute a rendere pubbliche, anche tramite i loro siti internet, tutte le principali informazioni tecnico-economiche riguardanti le proprie reti nonché i programmi di estensione, potenziamenti e manutenzione. Obblighi informativi sono posti anche a carico degli utilizzatori del servizio di distribuzione, per favorire la corretta allocazione del gas nel passaggio dalla rete di trasporto in alta pressione (nazionale e regionale) alle reti locali.
Consultazione sulle tariffe di distribuzione. L'Autorità ha anche diffuso un documento per la consultazione con le proprie proposte sulle tariffe per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), mirate alla economicità e qualità del servizio per i clienti finali. L'Autorità propone un'incisiva semplificazione dell'attuale sistema tariffario in coerenza con l'evoluzione organizzativa del settore degli scorsi anni, ed in particolare per l'avvenuta separazione tra le attività di distribuzione da quelle di vendita.
Nel nuovo sistema sarà possibile conoscere le tariffe di ciascuna area di distribuzione semplicemente applicando un coefficiente specifico di area ad una struttura tariffaria predefinita omogenea a livello nazionale. Ciò permetterà una più immediata e trasparente conoscenza dei valori tariffari praticati nelle aree di distribuzione, facilitando l'analisi dei costi per le imprese nuove entranti sul mercato della vendita al dettaglio; nel sistema precedente gli operatori dovevano gestire differenti classi di consumo e tariffe per oltre 2000 aree. In futuro sarà sufficiente conoscere il valore della singola zona rispetto a quello della media nazionale.
Si porranno così le basi per un ulteriore intervento di semplificazione da adottare a partire dal 1 ottobre 2005, quando saranno definite tariffe omogenee a livello regionale, passando da valori relativi a oltre duemila aree ai 19 delle Regioni in cui il gas è distribuito. I differenti costi tra le aree saranno compensati attraverso un sistema di conguagli tra imprese.
Per quanto riguarda l'aggiornamento dei tassi di remunerazione del capitale investito delle imprese di distribuzione, l'Autorità propone valori compresi tra il 7,3 e l'8,3% reale pre tasse (rispetto all'attuale 8,8%). Il tasso di recupero della produttività (price cap: riduzione predefinita annuale dei costi riconosciuti in tariffa) è proposto tra il 4 e il 6% (rispetto al 3% attualmente applicato ai costi complessivi dell'attività), mentre nel nuovo sistema il price cap sarà limitato ai costi di gestione e ammortamento, in conformità con quanto già disposto per il settore elettrico.
I valori indicati tengono conto dei margini di efficienza ulteriormente ottenibili nella gestione del servizio, anche per effetto delle riorganizzazioni aziendali in corso, e degli obblighi per la qualità del servizio, secondo il documento di consultazione diffuso lo scorso 16 luglio e disponibile sul sito internet dell'Autorità.
Potranno anche essere svolte specifiche valutazioni per eventuali casi aziendali che evidenzino significativi impegni per lo sviluppo delle reti e del servizio.