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Comunicato stampa

Tutela dei consumatori: arriva il "Codice di condotta commerciale” in difesa dei clienti finali di elettricità

Milano, 31 maggio 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il "Codice di condotta commerciale” per la tutela dei clienti "idonei” in bassa tensione, affinché questi possano scegliere opportunamente tra le diverse offerte di fornitura di energia elettrica nel mercato libero (attualmente costituito da circa 7 milioni di clienti: piccole imprese, artigiani, e altri soggetti titolari di partita IVA). Il Codice tutelerà anche tutti i clienti "domestici” a partire dal 1° luglio 2007, cioè da quando anch'essi potranno esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore. Il provvedimento è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it.

Il Codice riguarda essenzialmente la fase pre-contrattuale. Riguarda le regole di correttezza e trasparenza che gli operatori venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato: l'obiettivo è quello di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute, affinché lo stesso cliente finale possa trarre vantaggi dal mercato scegliendo tra diverse offerte in modo consapevole ed informato.

Le proposte riguardano la trasparenza delle informazioni, la correttezza nell'utilizzo delle diverse tecniche di vendita, l'informazione completa circa il contenuto delle offerte economiche e contrattuali, la confrontabilità dei prezzi, la chiarezza dei contratti e la semplicità del linguaggio utilizzato. Per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, o mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve inoltre essere assicurato il diritto di ripensamento.

In particolare il Codice:

  • si applica a tutti i soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica nei confronti dei clienti idonei finali connessi in bassa tensione;
  • fissa le regole generali di correttezza da osservare nella promozione delle offerte commerciali; individua gli elementi minimi essenziali delle comunicazioni a scopo commerciale e i principi generali per evitare comportamenti scorretti nelle attività di promozione presso i clienti idonei finali;
  • indica le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un'offerta commerciale che devono essere rese note ai clienti idonei finali prima della conclusione di un nuovo contratto, anche al fine di consentire la confrontabilità tra offerte diverse;
  • fissa i criteri per la redazione dei contratti, stabilisce che l'esercente, nell'attività di vendita, deve consegnare al cliente copia integrale del contratto, una nota informativa predisposta dall'Autorità e una scheda di riepilogo dei corrispettivi;
  • estende, analogamente a quanto previsto dal Codice di condotta commerciale per la vendita di gas, anche ai clienti non domestici, che non rientrano nella definizione di consumatore, il diritto di ripensamento di cui al decreto legislativo n. 206/05 (Codice del consumo).

Il Codice, definendo regole di comportamento uniformi su tutto il territorio nazionale, garantisce inoltre che la competizione tra venditori si svolga a parità di condizioni e costituisce, anche sotto questo aspetto, un elemento di stimolo alla concorrenza.