Comunicato
Chiarimenti in ordine alla disciplina del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo nel mercato del gas naturale, ai compiti di vigilanza dell'Autorità e all'accesso alle reti di distribuzione
13 dicembre 2000
Al fine di favorire un corretto e trasparente funzionamento
del mercato del gas, promuovendo la concorrenza, e di eliminare incertezze che
possono ostacolare l'accesso di nuovi operatori al sistema del gas, in
particolare alle reti di distribuzione, l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (di seguito: l'Autorità) precisa quanto segue:
- I clienti idonei come identificati dall'articolo
22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 142 del 20 giugno
2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) devono presentare alle
imprese con le quali stipulano nuovi contratti di acquisto, vendita e
fornitura, o che permettono loro l'accesso al sistema, all'atto della
stipula di tali contratti, un'autocertificazione o altra idonea
documentazione ai sensi della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre
2000, n. 193/00.
- Nell'autocertificazione i clienti idonei devono specificare i punti di
misura ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o il
consumo per uso proprio. La soglia minima per un cliente finale o per un
componente di un consorzio può essere raggiunta anche sommando i prelievi
in più punti, purché in tali punti vi sia consumo per uso proprio e non
una rivendita a un cliente non idoneo. Nel definire le soglie minime di
consumo per l'idoneità il decreto legislativo n. 164/00 non fa
riferimento ad un unico punto di prelievo e riconosce l'idoneità ad un
ampio numero di categorie. A decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti
sono idonei.
- Le imprese che svolgono attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione
del gas devono permettere ai clienti idonei l'accesso al sistema ai sensi
dell'articolo 22, comma
1 e dell'articolo 24,
comma 1 del decreto legislativo n. 164/00. Il diritto di accesso è
riconosciuto con decorrenza dall'entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
- Per quanto riguarda le tariffe di distribuzione, l'Autorità, ai fini
della definizione di un nuovo ordinamento tariffario ha approvato, in data
24 ottobre 2000, il documento per la consultazione recante "Criteri
per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del
gas e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato"
che contiene proposte e indicazioni. E' prossima l'emanazione del
provvedimento finale. Nelle more dell'emanazione e della applicazione dei
provvedimenti relativi al nuovo ordinamento delle tariffe per l'attività
di distribuzione, a fronte di richieste di accesso alle reti di
distribuzione da parte di clienti idonei che presentino l'autocertificazione
prevista dalla delibera sopracitata, le imprese di distribuzione fissano la
tariffa per l'accesso e l'uso di tali reti garantendo il rispetto del
principio di prestare il servizio in condizioni di uguaglianza. Eventuali
segnalazioni all'Autorità di comportamenti lesivi degli interessi degli
utenti sono giudicati secondo le disposizioni contenute nella legge 14
novembre 1995, n. 481 e sulla base dei compiti specifici attribuiti all'Autorità
dal decreto legislativo n. 164/00.
- Fino all'adozione del codice di rete, di cui all'articolo
24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, le imprese che svolgono
attività di distribuzione definiscono, di intesa con i clienti idonei, le
altre condizioni del contratto, esclusa la tariffa, tenendo conto delle
prassi già da loro adottate. In caso di mancato accordo tra imprese e
clienti, e su segnalazione di una delle parti, l'Autorità interviene,
anche ai sensi dell'articolo
35 del decreto legislativo n. 164/00 per definire le medesime
condizioni.
- Le imprese che stipulano contratti di acquisto, vendita e fornitura con
clienti idonei o che riconoscono loro l'accesso dopo l'entrata in vigore
del decreto legislativo n.164/00 devono, ai sensi dell'articolo 3.1 della
deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193,
recante adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività
di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(di seguito: deliberazione n. 193/00), trasmettere all'Autorità copia dei
documenti contrattuali e delle autocertificazioni dei clienti idonei, entro
30 giorni dalla data di sottoscrizione di tali contratti. Per i contratti
stipulati tra l'entrata in vigore del decreto legislativo e l'entrata in
vigore della deliberazione n. 193/00 il termine di 30 giorni decorre dalla
data di entrata in vigore della sopracitata deliberazione.