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Comunicato operatori

Chiarimenti sulle modalità di conferimento delle capacità di stoccaggio del gas naturale per l'anno termico 2003-2004

28 marzo 2003

In relazione alle richieste pervenute, tenuto conto dell'esperienza maturata nelle procedure di conferimento relative all'anno termico 2002 - 2003, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas formula i seguenti chiarimenti circa le modalità applicative dell'articolo 10 della deliberazione n. 26/02, al fine di consentire un corretto e certo svolgimento del conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2003-2004:

  1. Nell'applicazione dell'articolo 10, comma 7, lettera c), limitatamente al conferimento di spazio, l'impresa di stoccaggio effettua il conferimento, ritenendo che le imprese del gas sono le imprese a cui competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.164/00, relativamente ai clienti con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno, fino a quantitativi massimi di spazio relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati in misura pari al 33,4 per cento del prelievo aggregato nell'anno 2001 dei citati clienti, riforniti dall'utente al 31 marzo 2003; per i clienti attivati dopo il 31 dicembre 2001, le imprese considerano il prelievo aggregato relativo all'anno 2002.
  2. Nell'applicazione dell'articolo 10, comma 7, lettera d), limitatamente al conferimento di spazio, l'impresa di stoccaggio effettua il conferimento, ritenendo che le imprese del gas sono le imprese a cui competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.164/00, relativamente ai clienti con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno, per ulteriori quantitativi massimi di spazio relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, in misura non superiore al 25% dei quantitativi massimi di spazio, calcolati ai sensi della lettera c).
  3. Nell'applicazione dell'articolo 10, comma 7, lettere c), e d), limitatamente al conferimento di disponibilità di punta, le imprese del gas sono le imprese a cui competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.164/00, relativamente ai clienti con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno.
  4. Nell'applicazione dell'articolo 10, comma 9, qualora la richiesta di conferimento da parte di un utente sia inferiore al massimo consentito calcolato secondo le indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, la ripartizione avviene tenendo conto della richiesta di tale utente, nel rispetto delle priorità di accesso.
  5. Le imprese di stoccaggio si coordinano tra loro al fine di verificare che gli utenti non abbiano fatto valere più di una volta il medesimo titolo di priorità in sede di conferimento.
  6. In conseguenza delle esigenze, legate a fattori climatici e abitudini di consumo, tipiche dello stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, l'impresa di stoccaggio dà indicazione dei margini di flessibilità consentiti all'utente anche per la fase di erogazione.
  7. La presente comunicazione viene pubblicata nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).