Comunicato
Chiarimenti in ordine alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, e successive modifiche ed integrazioni
01 aprile 2003
In relazione alla nota trasmessa dalla società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) in data 26
febbraio 2003, prot. n. AD/P/200300056 (prot. Autorità n. 8274 del 27 febbraio
2003), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
fornisce i seguenti chiarimenti in ordine alla propria deliberazione 1 agosto
2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione
n. 151/02), e successive modifiche ed integrazioni.
- La deliberazione n. 151/02, nel determinare le modalità e le condizioni
per il riconoscimento del diritto di accesso a titolo prioritario ai
soggetti che realizzano interventi di sviluppo diretto, stabilisce, all'articolo
4, commi 4.3 e 4.4, che il Gestore della rete quantifichi la capacità
di trasporto a cui attribuire l'accesso a titolo prioritario con riferimento
all'incremento complessivo di capacità di trasporto sull'interconnessione.
- L'articolo 1 della
deliberazione n. 151/02 definisce la capacità di trasporto come il massimo
flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete
compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico. Ne
consegue che l'accesso a titolo prioritario riguarda unicamente la capacità
di trasporto resa disponibile tra le due porzioni di rete interessate
(italiana ed estera) dall'intervento di sviluppo diretto, vale a dire su una
specifica frontiera elettrica con uno Stato confinante. Ciò è anche
coerente con il fatto che gestori di reti non comprese nell'ambito della
predetta frontiera elettrica non sono coinvolti nell'intervento di sviluppo
diretto.
- L'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 151/02,
stabilisce che l'incremento complessivo di capacità di trasporto
sull'interconnessione determinato dall'insieme degli interventi di sviluppo
diretto oggetto di richieste è quantificato prendendo come riferimento la
consistenza della rete di trasmissione nazionale esistente alla data della
presentazione della richiesta, come eventualmente modificata sulla base del
vigente piano triennale di sviluppo.
- Quando il diritto di accesso a titolo prioritario è stato riconosciuto,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 151/02, per un
periodo decennale, non può essere ridotto o escluso in conseguenza di
interventi sulla rete di trasmissione nazionale non previsti nel piano
triennale di sviluppo vigente alla data di presentazione delle richieste di
assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario, ovvero di
interventi di sviluppo sulle reti di trasmissione degli Stati confinanti.
- Di conseguenza, il Gestore della rete deve garantire al soggetto a cui è
stato riconosciuto il diritto di accesso a titolo prioritario la
possibilità di esercitare tale diritto anche a fronte della realizzazione
degli interventi di cui al precedente punto 4.
- La presente comunicazione viene pubblicata nel sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it).