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Comunicato operatori

Applicazione delibere n. 170/04 e n. 173/04

16 ottobre 2004

Si riportano di seguito dei chiarimenti relativi alle più frequenti domande finora pervenute agli uffici dell'Autorità in merito all'applicazione della delibera n. 170/04 "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale" e delibera n. 173/04 "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana".

Definizione di anno termico 2001-2002 e 2003-2004

Ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 170/04, per

anno termico 2001-2002 si intende il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002 e per

anno termico 2003-2004, si intende il periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004.

Quota tariffaria fissa delle tariffe di distribuzione di gas naturale

Il nuovo periodo di regolazione definisce, a livello nazionale, un'unica quota tariffaria fissa per scaglione di consumo. Non sono quindi più previsti:

  • corrispettivi da applicare alla capacità conferita nei punti di riconsegna;
  • quote fisse per classi di contatori.
Opzioni tariffarie speciali

Il nuovo periodo di regolazione non prevede le opzioni tariffarie speciali.

Tariffe di distribuzione di gas naturale per le località in avviamento

Le località in avviamento non sono soggette ai criteri di determinazione del vincolo sui ricavi ma sono soggette all'articolazione tariffaria di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 170/04, ovvero ad articolare le tariffe sui sette scaglioni di cui alla deliberazione n. 170/04, prevedendo una quota fissa pari a 30 euro per cliente/anno e una quota variabile calcolata sulla base di un l'epsilon liberamente determinato.

Invio proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005

Per l'anno termico 2004-2005 è stato utilizzato un sistema di trasmissione delle proposte tariffarie attraverso il sito dell'autorità. La dicitura "consolidato" che appare nello "stato di invio dati" nella schermata "ambiti tariffari" indica che gli uffici dell'Autorità hanno verificato la congruità della proposta trasmessa.

Delibera n. 170/04

Calcolo del vincolo sui ricavi (VRD) per le località fine avviamento (articolo 7, comma 7.4)

L'articolo 7, comma 7.4 prevede che le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore VRD approvato dell'Autorità, assumono quale vincolo sui ricavi VRD il valore derivante dall'applicazione, ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.

Hanno il VRD approvato dall'Autorità quelle località che nel 2003 erano in avviamento ed appartenevano ad ambiti tariffari ad alto costo per i quali il titolare di ambito aveva optato per il ricorso al fondo di compensazione. Ai fini del calcolo del VRD, per l'anno termico 2004-2005 devono essere utilizzati i dati relativi al periodo 1 ottobre 2002-30 settembre 2003, che i distributori, in mancanza di dati puntuali, stimeranno sulla base dei dati relativi al periodo 1 luglio 2002-30 giugno 2003.

Aggiornamento del vincolo sui ricavi (articolo 8, comma 8.1)

L'articolo 8, comma 8.1, prevede che pesoDamm+ges assume il significato di cui all'articolo 7, comma 1.

Con riferimento alla singola località, pesoDamm+ges è pari al rapporto, espresso in percentuale, tra la somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione e di ammortamento ed il VRDt-1.

Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati (articolo 12, comma 12.3)

L'articolo 12, comma 12.3, prevede che sono considerati a costo elevato gli ambiti per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito VRD2004 i, determinati ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente provvedimento, è superiore a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002 (NUAi), oppure a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002, (E).

Per gas distribuito si intende il gas immesso (E) nell'anno termico 2001-2002, coerentemente a quanto previsto per il primo periodo di regolazione.

Delibera n. 173/04

Calcolo del vincolo sui ricavi (VRD) per le località fine avviamento (articolo 8, comma 8.3)

L'articolo 8, comma 8.3, prevede che le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore VRD approvato dell'Autorità, assumono quale vincolo sui ricavi VRD il valore derivante dall'applicazione ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi dell'anno termico precedente delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento. Per l'anno termico 2004-2005 devono essere utilizzati i dati relativi al periodo 1 ottobre 2002-30 settembre 2003, che i distributori, in mancanza di dati puntuali, stimeranno sulla base dei dati relativi al periodo 1 luglio 2002-30 giugno 2003.

Aggiornamento del vincolo sui ricavi (articolo 8, comma 8.5)

L'articolo 8, comma 8.5, prevede che pesoDamm+ges assume il significato di cui al comma 8.1.

Con riferimento alla singola località, pesoDamm+ges è pari al rapporto, espresso in percentuale, tra la somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione e di ammortamento ed il VRDt-1.

Quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio (articolo 11, comma 11.2)

L'articolo 11, comma 11.2 prevede che:

  • VRVD è il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolato moltiplicando 32,07 euro per il numero dei clienti attivi nell'ambito di riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente;
  • VCV è il volume del gas venduto ai clienti appartenenti all'ambito tariffario in esame, nell'anno termico precedente la presentazione della proposta tariffaria, espresso in GJ.

Per l'anno termico 2004-2005 devono essere utilizzati i dati relativi al periodo 1 ottobre 2002-30 settembre 2003, che i distributori, in mancanza di dati puntuali, stimeranno sulla base dei dati relativi al periodo 1 luglio 2002-30 giugno 2003.