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Comunicato operatori

Ripartizione dell'energia elettrica prodotta da più impianti con un unico punto di connessione con la rete o con un unico disciplinare di concessione idroelettrica

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica - Delibera n. 34/05

9 novembre 2005

L'articolo 7, comma 7.3, della delibera n. 34/05, come successivamente modificata e integrata prevede che, ai fini di quanto previsto dal comma 5.1, in materia di prezzi minimi garantiti, e dal comma 7.1, in materia di corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, "per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi".

Nel caso di impianti idroelettrici, con il termine "impianto" si intende, come già applicato con la delibera n. 62/02, l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Tale condizione è quella che individua ciascun impianto, a prescindere dall'articolazione della potenza di concessione idroelettrica nel relativo disciplinare.

Nel caso in cui più impianti idroelettrici siano connessi alla rete elettrica con un unico punto di consegna e di misura, la delibera n. 34/05 si applica a ciascuno di essi e non al loro insieme. L'attribuzione ai singoli impianti dell'energia complessivamente misurata viene fatta secondo un criterio di proporzionalità alle quantità di energia elettrica misurate ai fini delle dichiarazioni all'Ufficio tecnico di finanza, detraendo le perdite in proporzione, come riportato nell'esempio di cui alla tabella 6 della relazione tecnica alla delibera n. 62/02.

Tale criterio di proporzionalità può essere utilizzato ai soli fini dell'applicazione della delibera n. 34/05, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  1. tutti gli impianti immettono in rete l'intera produzione di energia elettrica, con esclusione quindi dei casi in cui ci sia autoconsumo in sito;
  2. tutti gli impianti presentano i medesimi prezzi di cessione (pari a quelli previsti dall'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, o a quelli previsti dall'articolo 4, comma 4.2, della medesima deliberazione, o a quelli previsti dall'articolo 5, comma 5.1, lettera a), della medesima deliberazione se, in quest'ultimo caso, tutti gli impianti hanno potenza nominale media annua fino a 1 MW e, ciascuno, non immette più di 2 milioni di kWh all'anno). Se anche solo uno degli impianti presenta prezzi di cessione diversi da quelli riconosciuti agli altri impianti, i prezzi di cessione riconosciuti all'energia elettrica dei singoli impianti devono essere indifferenziati per fasce orarie (ad esempio: i) se ad uno degli impianti vengono riconosciti i prezzi minimi garantiti, agli altri impianti, così come all'energia elettrica immessa da detto impianto eccedente i primi 2 milioni di kWh annui, devono essere riconosciuti prezzi indifferenziati per fasce previsti dall'articolo 4, comma 4.2, della delibera n. 34/05; ii) se ad uno degli impianti vengono riconosciti i prezzi indifferenziati per fasce previsti dall'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, anche ai restanti impianti deve essere riconosciuto il medesimo prezzo indifferenziato per fasce).

Qualora non ricorrano entrambe dette condizioni, il soggetto produttore deve provvedere quanto prima alla installazione di un sistema di misura dell'energia elettrica immessa di ciascun impianto. Nel periodo intercorrente tra la data da cui decorre il ritiro dell'energia elettrica ai sensi della delibera n. 34/05 e l'installazione di detti sistemi di misura, il gestore di rete propone al produttore una soluzione per la ripartizione dell'energia elettrica complessivamente immessa secondo il sopra riportato criterio di proporzionalità.

Si ritiene altresì opportuno prevedere uno schema di convenzione per ciascuno degli impianti di produzione a monte del punto di connessione, come sopra distinti.

Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione della delibera n. 34/05 essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza nominale elettrica del singolo impianto.

Gli impianti di produzione diversi dagli idroelettrici che si avvalgono delle modalità di ritiro di cui alla delibera n. 34/05 e presentano un unico punto di connessione con la rete devono, di norma, disporre di gruppi di misura in grado di misurare l'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto. Eventuali deroghe dovute a situazioni particolari dovranno essere sottoposte al parere degli Uffici dell'Autorità.