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Comunicato operatori

Garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione

Delibera n. 138/04

27 giugno 2005

Sono pervenute richieste di chiarimenti da imprese operanti nel mercato del

gas circa l'applicazione di alcune disposizioni della delibera

n. 138/04.

Nel merito, si ritiene necessario precisare quanto segue.

Accesso per sostituzione ai punti di riconsegna dell'impianto di

distribuzione (articolo 14)

La delibera n.138/04 prevede che la richiesta di accesso

avanzata da un soggetto presso punti di riconsegna dell'impianto di

distribuzione sia corredata da dati e requisiti funzionali all'acquisizione, da

parte delle imprese di distribuzione, degli elementi utili alla verifica e al

soddisfacimento della richiesta medesima.

Con riferimento ai dati che devono essere forniti, si precisa che, ai fini

dell'identificazione del punto di riconsegna oggetto della domanda di accesso

(articolo 14, comma 2, lettera a)), è sufficiente che il richiedente trasmetta

il codice identificativo attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi

dell'articolo 5 della delibera n. 138/04.

Si ricorda che le imprese di distribuzione sono tenute a fornire (articolo 5,

comma 3) tali codici a seguito della richiesta avanzata dai soggetti che

richiedono l'accesso al servizio di distribuzione.


Rettifica di errori materiali (articolo 14, comma 4)

La previsione "L'impresa di distribuzione consente la

rettifica di eventuali errori materiali contenuti nella richiesta di cui al

comma 14.2, nei due giorni successivi alla data di ricezione della richiesta"

è da intendersi nel senso che:

  • l'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali nei due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della richiesta;

  • qualora un'impresa di distribuzione, che non abbia ancora provveduto ad assegnare il codice identificativo del punto di riconsegna di cui all'articolo 5 della delibera n. 138/04, rilevi un eventuale errore nell'identificazione del punto di riconsegna stesso, è tenuta a informare tempestivamente l'utente che ha richiesto l'accesso al servizio e a consentire la rettifica dell'errore nei due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione da parte dell'utente, mantenendo invariata la data di sostituzione della fornitura.


Comunicazione della lettura di cambio fornitore e del progressivo annuo di

prelievo (articolo 15)

L'articolo prevede che "L'impresa di distribuzione

comunica il dato di cui al comma 15.2 agli utenti interessati dalla sostituzione

nella fornitura a clienti finali. L'impresa di distribuzione comunica altresì

all'utente che ha ottenuto l'accesso al servizio ai sensi dell'articolo 14 il

dato progressivo di prelievo dell'anno termico in corso".

Tenuto conto che la ritardata o mancata comunicazione di tali dati determina

notevoli disagi al cliente finale, si precisa che tali informazioni devono

essere fornite quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data di

sostituzione della fornitura.