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Comunicato operatori

Ritiro dell'energia elettrica prodotta ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica - Delibera n. 34/05

17 febbraio 2006

L'energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi può essere destinata commercialmente a diversi soggetti che operano sul libero mercato (Borsa elettrica, cliente finale libero, cliente grossista, Acquirente Unico), sulla base di valutazioni e scelte effettuate dal singolo produttore.

In alternativa alle possibilità sopra elencate, l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e il comma 41 della legge n. 239/04 hanno previsto, per alcune tipologie di impianti, l'ulteriore possibilità di richiedere al gestore di rete cui l'impianto è collegato il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Questa ulteriore possibilità è consentita per:

  1. l'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte;
  2. l'energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
  3. le eccedenze prodotte dagli impianti, anche di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99,

    ad eccezione di quella ceduta alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.

Il ritiro da parte del gestore di rete dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 delle legge n. 239/04 rappresenta una rilevante modifica del quadro normativo preesistente in materia di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infatti la precedente normativa poneva in capo al GRTN, e non ai gestori di rete, l'obbligo di ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate.

Le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b) e c) da parte dei gestori di rete competenti sono state definite dall'Autorità con la delibera n. 34/05, come successivamente modificata ed integrata. L'Autorità, con la medesima delibera ha anche previsto uno schema di convenzione, tra il produttore e il gestore di rete competente, per il ritiro di tale energia. Il gestore di rete competente è:

  • l'impresa distributrice se l'impianto è collegato alla rete dell'impresa stessa;
  • la società Terna Spa (di seguito: Terna) se l'impianto è collegato alla rete di trasmissione nazionale;
  • il GRTN nel caso in cui l'energia elettrica ritirata secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05 è energia elettrica eccedentaria rispetto alle convenzioni di cessione pluriennale, fino alla scadenza delle medesime convenzioni, qualunque sia la loro durata;
  • il gestore della rete cui l'impianto è collegato diverso dall'impresa distributrice e da Terna negli altri casi.

Poiché la cessione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 delle legge n. 239/04 è alternativa ad altre possibilità di cessione e consegue ad una libera scelta del produttore, è necessario che il produttore medesimo, qualora intenda avvalersene, presenti un'esplicita richiesta al gestore di rete cui l'impianto è collegato.

La richiesta deve pervenire al gestore di rete competente entro la fine del mese precedente a quello in cui inizierà il ritiro dell'energia elettrica.

In questo primo periodo di efficacia delle disposizioni sopra illustrate, si sono riscontrati numerosi casi in cui la richiesta di ritiro dell'energia elettrica prodotta è pervenuta al gestore di rete in ritardo rispetto alla data di inizio del ritiro e casi in cui si è riscontrata l'immissione in rete di energia elettrica in assenza di ogni titolo contrattuale di cessione.

A fronte di tali situazioni, e in considerazione del forte impatto dell'innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 239/04, gli Uffici dell'Autorità, sentiti i principali soggetti coinvolti (Terna, Acquirente Unico, GRTN ed Enel Distribuzione) hanno ritenuto ammissibile che, solo per il primo anno di applicazione della deliberazione n. 34/05 (fino al 30 giugno 2006), la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica in oggetto possa avvenire anche qualora la richiesta da parte del produttore sia pervenuta al gestore di rete competente in ritardo rispetto alla data di inizio effettivo del ritiro dell'energia.

Al fine del ritiro della suddetta energia è comunque necessario l'invio al gestore di rete competente della richiesta per il ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04. Pertanto, la richiesta di ritiro dell'energia elettrica prodotta nelle situazioni sopra evidenziate anche con effetti retroattivi, deve in ogni caso pervenire al gestore di rete competente.

Le partite economiche verranno regolate secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05 o secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 per il periodo transitorio antecedente all'applicazione della deliberazione n. 34/05.

Il termine ultimo entro il quale saranno accettate richieste di ritiro con effetto retroattivo è fissato al 30 giugno 2006.

Oltre tale data, la richiesta di ritiro deve pervenire al gestore di rete competente entro la fine del mese precedente a quello in cui si intende far decorrere il ritiro dell'energia elettrica.

In ogni caso, a partire dall'1 luglio 2006, il ritiro avrà inizio a partire dal mese successivo a quello in cui la richiesta è pervenuta al gestore di rete competente.