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Comunicato operatori

Modalità di transizione dalla delibera n. 224/00 alla delibera n. 28/06

Scambio sul posto e fotovoltaico

31 marzo 2006

La delibera dell'Autorità n. 224/00 ha disciplinato le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW nella titolarità o disponibilità dei soli clienti vincolati.

Questa delibera prevedeva che il servizio di scambio fosse erogato dal gestore di rete cui l'impianto è collegato e non prevedeva alcuna decadenza del credito positivo in energia accumulato.

La delibera n. 28/06 ha sostituito e abrogato, a decorrere dal 13 febbraio 2006, la delibera n. 224/00, aggiornando le condizioni della disciplina dello scambio sul posto mediante l'estensione a tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di taglia fino a 20 kW ed ai clienti del mercato libero.

Tra le novità introdotte dalla delibera n. 28/06, c'è anche la previsione che il saldo positivo relativo ad un dato anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni successivi all'anno in cui è stato maturato. Se la compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato (articolo 6, comma 6.6).

Inoltre, la delibera prevede che la controparte del contratto di scambio sia l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto, che in alcuni casi non coincide con il gestore della rete a cui è connesso l'impianto.

Per i motivi sopra esposti, il contratto per il servizio di scambio sul posto sottoscritto ai sensi della delibera n. 224/00 non risulta più coerente con le innovazioni introdotte dalla deliberazione n. 28/06, e pertanto, per quei soggetti che avevano già sottoscritto un contratto di scambio sul posto con riferimento alla delibera n. 224/00, risulta necessario effettuare la transizione al nuovo schema contrattuale.

Lo schema di contratto riportato in allegato alla delibera n. 224/00 prevedeva una durata dello stesso di un anno a partire dalla data di sottoscrizione (o da una data liberamente concordata tra le parti), ed il tacito rinnovo di anno in anno. Pertanto, a partire dal 13 febbraio 2006, tutti i contratti di scambio sul posto sottoscritti ai sensi della delibera n. 224/00 troveranno applicazione fino alla data di scadenza prevista in ciascuno di essi e non saranno più tacitamente rinnovati, non essendo più in vigore la delibera n. 224/00.

Entro la suddetta data di scadenza, il Gestore contraente sottopone al cliente del servizio di scambio sul posto (il Richiedente) un nuovo contratto di scambio, redatto in conformità allo schema di contratto riportato in allegato alla deliberazione n. 28/06, che sostituirà il precedente contratto.

Qualora il gestore di rete della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi cui è connesso l'impianto non coincida con l'impresa distributrice competente territorialmente, il Gestore Contraente definito dalla deliberazione 224/00 (cioè il gestore di rete) invia, prima della data di scadenza del contratto di scambio sul posto, al Richiedente e, per conoscenza, all'impresa distributrice competente, un avviso di scadenza del suddetto contratto. L'impresa distributrice competente sottopone al Richiedente, entro la data di scadenza del vecchio contratto, un nuovo contratto di scambio, redatto in conformità allo schema di contratto riportato in allegato alla delibera n. 28/06.

Allo scadere del primo Anno Contrattuale (come definito dalla delibera n. 28/06) relativo al nuovo contratto di scambio, il Gestore contraente riporterà l'eventuale saldo positivo maturato dal Richiedente, con riferimento all'ultimo periodo di vigenza del vecchio contratto, nel calcolo dei quantitativi di energia di cui all'articolo 7, comma 7.7 della delibera n. 28/06, considerandolo come "Saldo annuale riportabile" relativo all'anno i-1 (SRi-1), e applicando a tale saldo positivo la regola del riporto per un massimo di tre anni a partire dall'anno in cui è stato maturato.

A titolo esplicativo si riporta il seguente esempio:

 

Si prenda un contratto di scambio sul posto sottoscritto ai sensi della delibera n. 224/00 e avente decorrenza dal 18 aprile 2002.

L'ultima data di tacito rinnovo annuale del contratto prima del 13 febbraio 2006 è stata il 18 aprile 2005, pertanto il contratto resterà in vigore fino al 17 aprile 2006.

Entro il 17 aprile 2006, il Gestore contraente presenterà al Richiedente, per la sottoscrizione, un nuovo contratto redatto ai sensi della delibera n. 28/06.

Il Gestore contraente procederà altresì al calcolo del saldo di scambio del Richiedente alla data 17 aprile 2006.

Se il saldo calcolato con riferimento al 17 aprile 2006 risulta maggiore di zero, esso sarà accantonato e utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi maturati nei periodi successivi, per un massimo di tre anni a partire da tale data.