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Comunicato operatori

Standard di comunicazione - Modalità applicative

Delibera n. 294/06

5 dicembre 2007

L'articolo 10, comma 1, della deliberazione n. 294/06 dispone che:

"A partire dall'1 luglio 2007 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1:

  1. sono tenuti ad accettare le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, inviate attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione o, qualora reso disponibile, attraverso lo standard di comunicazione evoluto di cui all'articolo 8;
  2. non sono tenuti a processare le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, non inviate attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione o, qualora reso disponibile, attraverso lo standard di comunicazione evoluto di cui all'articolo 8."

Tali disposizioni sono da intendersi secondo lo spirito ed i contenuti esplicitati nella relazione Air, allegata al provvedimento, dove si chiarisce che il distributore è tenuto in ogni caso a dotarsi del canale di comunicazione individuato all'articolo 4, la posta elettronica certificata, e ad accettare file allegati ai messaggi di posta elettronica in formato Excel o equivalente per l'invio di dati numerici (in formato Pdf per l'invio di testi). La possibilità di processare comunicazioni scambiate attraverso uno standard di comunicazione più evoluto deve avvenire con accordo tra le parti ed in modo imparziale e non discriminatorio. In assenza di tale accordo, vale quanto già anticipato ossia l'utilizzo dello standard obbligatorio base. L'obbligo è peraltro ribadito all'articolo 13, dove si dispone che i soggetti destinatari diretti del provvedimento sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2007, senza eccezione alcuna. Qualora l'impresa di distribuzione abbia messo a disposizione un Portale Web, ossia uno strumento evoluto basato sulla tecnologia internet, lo scambio di informazioni finalizzate all'effettuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, deve avvenire attraverso il suddetto canale di comunicazione, in attesa che siano definite caratteristiche minime comuni a caratterizzare come "idoneo" tale strumento.