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Comunicato operatori

Chiarimenti in merito all'applicazione della delibera ARG/elt 65/08

30 giugno 2008

La deliberazione ARG/elt 65/08 introduce delle modalità straordinarie e urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'anno 2005, con riferimento a possibili rettifiche tardive di dati di misura che determinino la necessità da parte di Terna di procedere alla correzione dei volumi di energia elettrica prelevata (partite fisiche) già oggetto di fatturazioni da parte della medesima società agli utenti del dispacciamento.

Dette procedure in particolare, con l'intento di minimizzare l'impatto negativo sul sistema di un ripetersi di cicli di fatturazione dovuti a molteplici rettifiche dei dati di misura, limita, a far data dal 21 maggio 2008, al solo utente del dispacciamento interessato la possibilità di ricevere un conguaglio delle pregresse fatturazioni. A tal fine la deliberazione ARG/elt 65/08 definisce come utente del dispacciamento interessato "l'utente titolare di un punto di dispacciamento in immissione o prelievo cui si riferisce una rettifica tardiva".

Ai fini della corretta interpretazione della medesima deliberazione l'Autorità intende chiarire le specifiche modalità di applicazione per la società Acquirente unico SpA, utente del dispacciamento dei punti di prelievo ricompresi nel mercato vincolato nell'anno 2005 e nel servizio di maggior tutela correntemente; detta società svolge infatti, ai sensi della deliberazione n. 118/03 vigente nell'anno 2005 e attualmente ai sensi del TILP - deliberazione n. 278/07, il ruolo di "operatore residuale" - ovvero di operatore cui il prelievo di energia elettrica viene attribuito non sulla base di una misurazione diretta, ma come differenza del totale immesso misurato e del prelievo degli altri utenti del dispacciamento. Pertanto, secondo la definizione della deliberazione ARG/elt 65/08, ai fini della determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dal sistema la società Acquirente unico SpA è da ritenersi, ai fini del conguaglio annuale effettuato ai sensi della deliberazione n. 118/03, utente del dispacciamento interessato da tutte le rettifiche tardive individuate da Terna.

La corretta applicazione di quanto disposto dalla deliberazione in oggetto prevede quindi che Terna attui le procedure previste dalla medesima deliberazione anche per l'Acquirente unico, per qualunque rettifica tardiva individuata.