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Comunicato operatori

Chiarimento relativo all'erogazione del servizio di scambio sul posto

7 novembre 2008

Il servizio di scambio sul posto previsto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 è regolato, fino al 31 dicembre 2008, dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 28/06.

A partire dal 1 gennaio 2009 la deliberazione n. 28/06 sarà abrogata e diventerà operativo il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), approvato con la deliberazione ARG/elt n. 74/08, nel quale sono recepite anche le disposizioni del decreto legislativo n. 20/07 per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Fino al 31 dicembre 2008 le previsioni contenute nel TISP non sono operative e si continua ad applicare la deliberazione n. 28/06. In particolare, il soggetto erogatore del servizio di scambio sul posto fino al 31 dicembre 2008 continua a essere l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale del cliente, mentre, a partire dal 1 gennaio 2009, sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

Numerosi utenti dello scambio hanno presentato all'Autorità e al GSE reclami e richieste di spiegazioni in merito alle modalità con cui le imprese distributrici stanno applicando la deliberazione n. 28/06 nel corso del corrente anno.

Le segnalazioni pervenute riguardano principalmente le seguenti due problematiche:

  1. utenti dello scambio che ricevono bollette di fornitura di energia elettrica basate su consumi presunti che non tengono conto della presenza di un impianto di produzione;
  2. utenti dello scambio che ricevono richieste di conguagli per la fornitura di energia elettrica a seguito della sostituzione del misuratore tradizionale con un misuratore tele-leggibile. Le suddette richieste di conguaglio sono calcolate in base alla misura della sola energia elettrica prelevata al momento della sostituzione del misuratore.

Nel seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito alle suddette problematiche.

  1. utenti dello scambio che ricevono bollette di fornitura di energia elettrica basate su consumi presunti che non tengono conto della presenza di un impianto di produzione

    Con riferimento alla prima questione, si precisa che la delibera n. 28/06 prevede, per i clienti in maggior tutela, che il Gestore contraente applichi il trattamento e i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita "secondo le usuali modalità amministrative e di fatturazione", purché, in un Anno Contrattuale, al Richiedente sia attribuita la quantità di energia elettrica prelevata al netto di quella immessa (comma 7.8).

    La disposizione sopra riportata consente (ma non impone) al Gestore contraente di addebitare al cliente, durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, i consumi presunti calcolati sulla base dei consumi dell'anno precedente e quindi senza tener conto della produzione dell'impianto.

    Alla fine del primo anno di funzionamento dell'impianto sono rilevate le misure effettive sia del prelievo che dell'immissione e l'energia elettrica immessa in rete viene valorizzata nel conteggio del saldo annuale. Qualora l'energia elettrica immessa sia maggiore o uguale all'energia prelevata all'utente dello scambio sono restituite tutte le somme versate in acconto durante l'anno. Per il 2008, in funzione della transizione al nuovo sistema che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, il saldo sarà calcolato per tutti i clienti entro la fine di febbraio 2009.

    Il responsabile di detto conguaglio è il "gestore contraente" controparte del contratto di scambio ai sensi della delibera n. 28/06, cioè l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e ubicato l'impianto del cliente (articolo 1, comma 1, lettera e) e non il GSE, che diventerà responsabile dell'erogazione dello scambio sul posto solo nel 2009 e con riferimento all'energia elettrica prelevata e immessa in rete a partire da 1 gennaio 2009.

    In applicazione delle c.d. "usuali modalità amministrative e di fatturazione", le bollette emesse successivamente alla rilevazione delle misure effettive tengono conto sia dell'energia elettrica immessa che di quella prelevata.
  2. utenti dello scambio che ricevono richieste di conguagli basate sulla lettura della sola energia elettrica prelevata in occasione della sostituzione del misuratore tradizionale con un misuratore tele-leggibile

    Come è possibile riscontrare nelle premesse della deliberazione n. 28/06, la possibilità di regolare economicamente lo scambio sul posto secondo un metodo di acconto e conguaglio è stata prevista al fine di rendere congruente l'applicazione della suddetta disciplina con il metodo e le tempistiche già operative per la fatturazione dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero ed in maggior tutela.

    Il sistema per la fatturazione dei consumi di energia elettrica ai clienti che non hanno ancora attivo il misuratore tele-letto consiste nell'emissione di acconti calcolati sulla base dei consumi presunti e di conguagli calcolati in occasione della rilevazione effettiva delle misure. Congruentemente, anche l'utente dello scambio che non ha ancora attiva la tele-trasmissione dei dati di misura può ricevere fatture di acconto calcolate sulla base di consumi e immissioni presunte e conguagli calcolati sulla base dei consumi e immissioni effettive. Ovviamente, in applicazione della disciplina dello scambio, i consumi effettivi dell'utente dello scambio sul posto devono essere nettati con l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di generazione.

    In occasione della sostituzione del misuratore il responsabile del servizio di misura rileva sia il dato dei prelievi, sia il dato delle immissioni, e tiene conto di entrambi i dati in occasione della prima fatturazione emessa sulla base dei dati effettivi di misura.
  3. precisazioni in merito al nuovo sistema di scambio sul posto che entrerà in vigore il 1 gennaio 2009

    In merito al sistema di acconto e conguaglio nelle futura disciplina dello scambio sul posto, si richiama l'articolo 6, comma 2, del TISP, laddove si stabilisce che il GSE preveda "una regolazione periodica in acconto sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità".

    Al momento è in corso la verifica dei criteri proposti dal GSE.