Seguici su:






Comunicato operatori

Precisazioni in merito agli oneri in caso di interruzioni prolungate o estese

12 febbraio 2008

Nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 (di seguito: Testo integrato), approvato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2007, n. 333/07, sono confluite le disposizioni relative alla disciplina delle interruzioni prolungate e estese di cui alla deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172 (tale deliberazione è stata successivamente abrogata per effetto dell'integrazione delle norme nel Testo integrato della qualità dei servizi elettrici).

Ferma restando l'entrata in vigore delle disposizioni sugli standard di continuità per interruzioni prolungate e estese dal 1° luglio 2009 per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti e progressivamente per le altre imprese distributrici, come previsto dall'articolo 53 del Testo integrato, con riferimento all'attuazione della deliberazione n. 333/07 il Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio, sentita l'Autorità, a seguito delle richieste pervenute precisa quanto segue:

  1. sono a carico delle imprese distributrici i rimborsi da erogare ai clienti finali che abbiano subito interruzioni prolungate o estese se le stesse interruzioni non hanno inizio in periodi di condizioni perturbate (definiti all'articolo 1 del Testo integrato) e non sono attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne (definite dall'articolo 7 del Testo integrato) o all'origine "sistema elettrico" (definita dall'articolo 6 del Testo integrato). Nei casi di sospensioni o posticipazioni delle attività di ripristino per motivi di sicurezza (come definiti dall'articolo 1 del Testo integrato), sono a carico delle imprese distributrici le quote di tali rimborsi in proporzione alla durata di interruzione calcolata al netto di tali casi. Le imprese distributrici erogano i rimborsi ai clienti e provvedono a rivalersi sul Fondo per eventi eccezionali nei casi di cui al successivo punto 2), e nei confronti di Terna o delle altre imprese distributrici interconnesse per la quota di rimborsi proporzionale alla durata di interruzione con origine "sistema elettrico" o origine sulla rete di trasmissione nazionale o di altre imprese distributrici interconnesse.
  2. sono a carico del Fondo per eventi eccezionali i rimborsi, o le quote di rimborso, relativi a interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione, che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, interruzioni attribuite a causa di forza maggiore o a cause esterne, o alla quota parte di durata dell'interruzione attribuita ai casi di sospensione o posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza; sono inoltre a carico del Fondo le integrazioni alle imprese distributrici o a Terna nei casi di superamento del tetto massimo di esposizione di cui all'articolo 48 del Testo integrato, nonché la quota parte dei rimborsi per interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e) dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07;
  3. ai fini del conteggio dei clienti disalimentati per più di 8 ore, da calcolare ai fini del versamento della contribuzione al Fondo per eventi eccezionali, non devono essere conteggiate le interruzioni con origine "sistema elettrico" o sulla rete di trasmissione nazionale, su rete di altri esercenti interconnessi o su reti di alta tensione, le interruzioni originate sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione che iniziano in periodi di condizioni perturbate, le interruzioni originate sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne. Per le interruzioni restanti, ai fini della verifica del superamento della soglia delle 8 ore, la durata è computata al netto dei casi di sospensione o posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza.

La Direzione consumatori e qualità del servizio sta apprestando l'aggiornamento delle Istruzioni tecniche per la registrazione delle interruzioni in conformità alle disposizioni del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011, di cui viene diffusa in data odierna la Relazione di analisi di impatto della regolazione (Relazione AIR).