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Comunicato operatori

Assegnazione del codice identificativo dei nuovi punti di riconsegna del gas (ex deliberazione 138/04)

a seguito della pubblicazione della deliberazione GOP 35/08 (Anagrafica operatori)

19 maggio 2009

In merito al Codice identificativo del punto di riconsegna del gas, l'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità n. 138/04 dispone che ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione è identificato da un codice numerico univoco su base nazionale.
Tale codice,il cosiddetto "PDR", è composto, tra l'altro, dal codice identificativo dell'impresa di distribuzione che provvede alla sua codifica (il cosiddetto "codice esercente", costituito da quattro cifre ed assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione).

A seguito della pubblicazione della deliberazione GOP 35/08, che ha istituito l'Anagrafica operatori, alcuni soggetti regolati hanno portato all'attenzione dell'Autorità un dubbio applicativo relativo all'assegnazione del codice identificativo dei nuovi punti di riconsegna del gas. Ciò in quanto l'Anagrafica assegna a ogni impresa regolata un nuovo codice identificativo numerico. L'esistenza di tale nuova codifica ha generato perplessità relativamente a quale tipo di proprio codice identificativo debba essere adottato dall'impresa di distribuzione gas nell'attribuzione del codice di identificazione dei nuovi punti di riconsegna, cioè se il "Codice esercente" (ex deliberazione 138/04) o il più recente codice identificativo numerico definito nell'ambito dell'Anagrafica operatori (ex deliberazione 35/08 GOP). Ciò anche in considerazione del fatto che nel paragrafo 3.1 del Manuale d'Uso del sistema "Anagrafica Operatori" è riportato che "i vecchi identificativi attribuiti alle singole attività (&) saranno mantenuti, ma avranno unicamente valore descrittivo".

A tal proposito si ritiene utile precisare che ai fini della codifica identificativa dei nuovi punti di riconsegna gas su reti di distribuzione, è tuttora vigente l'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione 138/04. In particolare, nella codifica dei nuovi PdR, i distributori devono continuare ad utilizzare il (vecchio) "Codice esercente" assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione.
Le imprese di nuova costituzione che non possiedono un "vecchio" codice esercente devono, ai fini di poter espletare la codifica dei nuovi punti di riconsegna, richiederlo alla Direzione Mercati.

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