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Comunicato operatori

Modalità di evidenziazione del bonus sociale elettrico in bolletta

20 maggio 2009

Il comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente il servizio di vendita dia separata evidenza della componente tariffaria compensativa riferita al bonus sociale nella fattura destinata al cliente beneficiario.

Pertanto, tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06, secondo la quale il documento di fatturazione è costituito da un quadro sintetico ed un quadro di dettaglio, la modalità con cui deve avvenire tale separata esposizione è la seguente.

Per quanto riguarda il Quadro sintetico, l'ammontare del bonus complessivamente erogato, dovrà essere compreso, nella sintesi degli importi, all'interno della voce Totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte, senza che ne sia data separata evidenza.

L'esplicita indicazione dell'ammontare erogato dovrà essere invece fornita nel Quadro di dettaglio di ciascun documento di fatturazione del cliente finale, nel quale venga riconosciuta la compensazione. In particolare in tale quadro l'esercente il servizio di vendita inserisce un corrispettivo negativo separato BONUS SOCIALE immediatamente dopo il corrispettivo QUOTA FISSA (già previsto ai sensi dell'art. 7.5 e dell'allegato 3 della delibera 152/06).

Tale corrispettivo, indicato con segno "meno", dovrà essere espresso in €/cliente/giorno (come previsto dall'art. 5, comma 5.1della delibera ARG/elt 117/08) e dovrà essere comprensivo del bonus per disagio economico e dell'eventuale bonus per disagio fisico.

Il venditore dovrà provvedere a segnalare con apposita nota in calce se la compensazione si riferisce anche all'anno 2008 (bonus retroattivo), inserendo il seguente testo:

"l'ammontare corrisposto è comprensivo anche della quota riferita al 2008".

Il venditore inoltre con apposita nota, distinta da quella relativa all'eventuale retroattività del bonus, indicherà a quale tipologia di compensazione della spesa è ammessa la fornitura, indicando:

"la voce si riferisce all'erogazione del bonus per disagio fisico"

oppure

"la voce si riferisce all'erogazione del bonus per disagio economico"

oppure

"la voce si riferisce all'erogazione del bonus per disagio fisico ed economico".

Si ricorda infine che, poiché l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica in caso di disagio economico ha un durata di 12 mesi, il venditore provvede a indicare in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta tale compensazione, la data entro cui il cliente può effettuare la richiesta di rinnovo (come previsto dal comma 17.2, lettera a della deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08).