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Comunicato operatori

Modalità di evidenziazione del bonus sociale gas in bolletta

4 dicembre 2009

Il comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata, prevede che l'esercente il servizio di vendita di gas naturale dia separata evidenza della componente tariffaria compensativa riferita al bonus sociale gas nella fattura destinata al cliente beneficiario.

Con riferimento a quanto sopra, l'esercente il servizio di vendita dovrà inserire, nelle fatture destinate ai clienti beneficiari del bonus, un corrispettivo separato denominato "BONUS SOCIALE GAS". Tale corrispettivo dovrà essere indicato con segno "meno" ed espresso in €/cliente/giorno (come previsto dall'art. 5, comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 88/09).

Si ricorda infine che, poiché l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ha una durata di 12 mesi, il venditore provvede a indicare in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta tale compensazione, la data entro cui il cliente può effettuare la richiesta di rinnovo (secondo le modalità previste dal comma 18.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09).