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Comunicato operatori

Procedura di identificazione degli aventi diritto al servizio di tutela

di cui all’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 64/09

1 marzo 2010

L'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 64/09 prevede, tra l'altro, che l'esercente la vendita comunichi all'impresa di distribuzione, unitamente ai dati di cui al punto 3 della deliberazione ARG/gas 105/09, l'esito delle identificazioni compiute, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito, relativamente alla tipologia di appartenenza, ai sensi del comma 2.3 del TIVG.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'eventuale invio dell'attestazione da parte del cliente finale o del soggetto erogatore di servizi energetici.
Si ricorda che la mancata comunicazione costituisce violazione degli obblighi previsti dall'Autorità e pertanto, si sollecitano i soggetti ad adempiere nel più breve tempo possibile a quanto previsto dal citato articolo.

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