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Comunicato operatori

Progetti pilota per la sperimentazione di sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici

Istanza di ammissione

11 febbraio 2011

L'Autorità, nell'ambito delle disposizioni speciali ai fini della sperimentazione dei sistemi in bassa tensione di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, di cui alla delibera ARG/elt 242/10, ha previsto agevolazioni tariffarie per progetti pilota di ricarica dei veicoli elettrici.
In particolare, al fine di supportare la sperimentazione di diverse soluzioni tecnologiche e organizzative per il servizio di ricarica di veicoli elettrici e di acquisire informazioni utili alla definizione del futuro quadro regolatorio, sono individuati fino a 6 progetti pilota(2 per il modello distributore, 2 per il modello service provider in esclusiva e 2 per il modello service provider in concorrenza).

Presentazione dell'istanza di ammissione alle agevolazioni

Ai fini dell'inclusione tra i progetti pilota che godono delle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare all'Autorità apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 31 marzo 2011. L'istanza deve essere presentata inviando la documentazione richiesta (tramite una sola delle modalità sotto indicate):

oppure

  • con plico raccomandato indirizzato a: Direzione Tariffe, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Piazza Cavour 5, 20125  Milano.

Contenuto dell'istanza e requisiti minimi dei progetti pilota

L'istanza di ammissione alle agevolazioni deve essere corredata da una relazione tecnico-economica del progetto pilota che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il soddisfacimento dei requisiti minimi di ammissibilità del progetto pilota (di cui al comma 10.2 della delibera ARG/elt 242/10); il progetto deve pertanto:

  1. rappresentare una concreta dimostrazione in campo di modalità di realizzazione ed esercizio di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica in luoghi accessibili al pubblico;
  2. prevedere una uniforme distribuzione dei punti di ricarica, con riferimento alla distribuzione dei clienti del servizio di ricarica;
  3. prevedere una specifica fase di rilevamento dei dati ovvero un sistema di monitoraggio continuo dell'andamento della sperimentazione (disponibile con accesso in remoto del regolatore tramite un "pannello di monitoraggio" con indicatori di utilizzo dell'infrastruttura);
  4. prevedere l'impegno a condividere con il sistema elettrico e a pubblicizzare attraverso opportuna campagna i risultati della sperimentazione, con particolare riferimento ai seguenti dati:
    • costi del progetto (costi di capitale e costi operativi);
    • costi associati alla gestione delle misure necessaria per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
    • curva di carico e le modalità di utilizzo;
    • caratteristiche tecnologiche del progetto;
  5. prevedere l'esistenza delle autorizzazioni di legge ove previste dalla normativa vigente.

La relazione tecnico economica deve inoltre contenere almeno:

  1. gli schemi degli impianti da realizzare e le planimetrie dell'area interessata dal progetto pilota;
  2. le specifiche funzionali e tecniche delle varie apparecchiature, di cui si prospetta l'utilizzazione;
  3. l'elenco dettagliato delle voci e dei costi (installazione e funzionamento) che compongono il progetto pilota e con giustificazione, ove possibile, dell'entità dei costi nonché, per gli eventuali investimenti già sostenuti, dell'anno di iscrizione al libro cespiti;
  4. i dati tecnici relativi al funzionamento delle infrastrutture di ricarica, incluso il numero delle infrastrutture da installare in relazione anche alla densità dei flussi di traffico delle località selezionate;
  5. l'elenco dei contributi a qualsiasi titolo percepiti in relazione alle attività inerenti il progetto pilota, specificandone la natura e le finalità;
  6. il crono-programma della sperimentazione;
  7. le stime dell'evoluzione del numero di utenti del servizio di ricarica e delle caratteristiche di prelievo;
  8. la riduzione percentuale della garanzia in quota fissa di cui al comma 14.1 della delibera ARG/elt 242/10;
  9. la descrizione del sistema di rilevamento e monitoraggio dei dati.

Valutazione delle istanze

Entro il 30 aprile 2011 l'Autorità valuterà le istanze presentate secondo i criteri di valutazione indicati al comma 13.1 della delibera ARG/elt 242/10 e individuerà, con apposita delibera, i progetti pilota da ammettere alle agevolazioni previste.