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Comunicato operatori

Determinazione degli indennizzi automatici di cui all’articolo 47 del TIS e ai relativi obblighi informativi

25 febbraio 2011

Con riferimento agli indennizzi automatici a favore degli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 47, commi 1 e 3 del TIS e ai relativi obblighi informativi di cui all'articolo 49, comma 2, si precisa che, nelle Tabelle 6 e 8 del medesimo TIS, il numero di punti di prelievo sulla base del quale determinare l'indennizzo automatico è da intendersi come il numero di punti di prelievo localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice.

Il numero di punti di prelievo sopra richiamato deve far riferimento alla situazione dell'impresa distributrice al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si colloca il mese di riferimento, in coerenza al dato comunicato all'Autorità nell'ambito delle indagini annuali (per esempio per tutti i mesi del 2011 farà fede il numero di punti di prelievo come sopra descritti al 31 dicembre 2010).

Infine si precisa che, qualora un'impresa distributrice fosse presente in più aree di riferimento, l'indennizzo automatico dovrà essere determinato con il dettaglio del singolo ambito territoriale e con riferimento a ogni singola area di riferimento.